E’ stato pubblicato ieri il nuovo decreto legge n. 99 del 30/6/2021 “Lavoro e impresa”  che contiene anche novità sul blocco dei  licenziamenti . Il divieto di licenziare per aziende  che utilizzano la CIG Ordinaria, ricordiamo, scadeva ieri, 30 giugno.

Come preannunciato è stata raggiunta dopo un lunga trattativa con le parti sociali una  soluzione mediana con proroga  del blocco fino al 31 ottobre per i settori:

  • Tessile
  • abbigliamento
  • pelletteria

Per questo settori  sono previste anche ulteriori 17 settimane di CIG gratuita, senza addizionali  fruibili dal 1 luglio al 31 ottobre 2021.

A tutte le altre aziende  industriali e dell’edilizia ( che utilizzano la CIG) è rivolto l’invito comune firmato da Governo e parti sociali   di utilizzare le 13 settimane già previste dal dl Sostegni prima di procedere ai licenziamenti. Si tratta comunque di una raccomandazione, non di una norma imperativa.

Si aggiungono inoltre  13 settimane di cassa integrazione straordinaria per  le aziende che abbiano fatto richiesta  in sede ministeriale , con relativo blocco dei licenziamenti nei periodi di utilizzo.

Infine il decreto prevede l’istituzione di un nuovo fondo per la formazione dei lavoratori in Cassa integrazione o percettori di NASPI .

 

Blocco licenziamenti da quando e fino a quando

Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto inizialmente dall’articolo 41 del DL 18 2020 e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, di:

  • procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, di licenziamenti collettivi (la procedura è obbligatoria in aziende con più di quindici dipendenti che, a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, effettuano almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, nell’ambito della stessa provincia)
  • recesso individuale per giustificato motivo oggettivo (anche detto licenziamento economico perche dettato da ragioni di opportunità economica per l’azienda).
  •  La norma prevedeva inoltre la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale). Restavano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.
  • La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto poi  l’esclusione da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto. Lo stop è stato varie volte prorogato dai decreti emergenziali del 2020 ma è stato limitato alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l’emergenza Covid.
  • E’ stata anche introdotta la deroga per i casi di cessazione definitiva di attività

 

Le novità del decreto 30.6.2021

Le ultime novità in tema di licenziamenti e sostegno all’occupazione  sono  dunque:

  1. proroga del blocco licenziamenti  fino al 31 ottobre SOLO per i settori più in crisi ovvero Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature (identificati, secondo la classificazione delle attivita’ economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15)
  2. per gli stessi settori  17 settimane di cassa integrazione gratuita  da utilizzare dal 1 luglio al 31 ottobre 2021
  3.  13 settimane di cassa integrazione straordinaria  gratuita per le aziende che hanno esaurito gli ammortizzatori di emergenza COVID ( tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico  e a livello regionale, e  6 mesi di CIGS per le aziende del settore aereo,   con blocco dei licenziamenti collegato
  4. Viene istituito un  nuovo Fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per iniziative di formazione dei lavoratori in cassa integrazione per almeno 30% e dei percettori di NASPI. Con decreto del Ministro del lavoro previa intesa in Conferenza Stato regioni , saranno definiti  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  decreto, (30 agosto 2021)   i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Ricordiamo che a norma del Sostegni bis il blocco dei licenziamenti  resta confermato fino al 31 ottobre per le aziende che utlizzano CIG in deroga, FIS o Fondi di solidarietà (terziario, artigianato, somministrazione).