Il decreto Agosto n. 104/2020 ha rinnovato molti dei bonus INPS per il sostegno dei lavoratori danneggiati dal COVID

L’istituto ha emanato ieri un messaggio n. 3160/2020 con i primi chiarimenti, ma annuncia anche specifiche circolari dettagliate per le modalità di domanda, ancora non disponibili.

Una novità importante riguarda pero i bonus per i mesi precedenti, come definiti dai decreti Cura Italia e Rilancio per i quali non c’erano date di scadenza mentre ora il decreto Agosto all’articolo 9 comma 8  ha previsto  che “decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo – si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.”

Le categorie interessate allo stop dei bonus Covid precedenti sono le seguenti:

  •  Liberi professionisti titolari di partita IVA;
  • Collaboratori coordinati e continuativi;
  • Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’INPS  rinvia alla circolare n. 66 del 2020 per ulteriori precisazioni su queste indennità in scadenza.

Va ricordato anche lo stop nella stessa data  per il Bonus ai lavoratori domestici 

Dunque dal 31 agosto non sarà piu possibile richiedere le indennità dei mesi precedenti . L’ultimo giorno utile è il 30 agosto.

Si potranno richiedere invece,  non appena disponibili le istruzioni,  solo le nuove mensilità finanziate dal  decreto Agosto.

Resta ancora possibile , inoltre  la richiesta di riesame in caso di rifiuto dell’Inps sulle domande già inviate  di bonus 600/1000 euro  relativa ai mesi di aprile e maggio

Con il messaggio 3088 del 10 agosto 2020 l’Inps aveva comunicato le istruzioni per la richiesta di riesame , specificando che gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN, come per le domande di indennità relative al mese di marzo.

Nel messaggio è contenuta la legenda delle motivazioni di rigetto delle domande di bonus INPS con la relativa documentazione da presentare per la richiesta di riesame e vengono fornite le istruzioni alle sedi locali per la gestione omogenea di  queste pratiche .

Ad esempio, per  gli iscritti alla gestione separata    si considera la riduzione del reddito nel 2020 rispetto al 2019  anche rispetto a quello derivante da altra attività

Viene anche ricordato che non avevano diritto all’indennità le figure non espressamente previste  come i titolari di cariche sociali, i componenti di collegi e commissioni, gli associati in partecipazione, i collaboratori della pubblica amministrazione.

La documentazione integrativa può essere inviata usando il link “esiti” all’interno del sito Inps, o la  casella di posta elettronica della sede territoriale competente    “riesamebonus600.nomesede@inps.it.”

Per la richiesta c’è tempo fino al 30 agosto oppure entro 20 giorni dalla data della comunicazione negativa dell’INPS, se successiva al 30 agosto .