La pubblicazione della risoluzione n. 27/E del 15 aprile scorso da parte dell’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la proroga del regime fiscale di vantaggio per i  lavoratori impatriati previsto dalla legge di Bilancio del 2021. I continui interventi normativi su questo bonus fiscale e una prassi non sempre chiarificatrice hanno contribuito a ostacolare il percorso dei lavoratori e dei sostituti d’imposta, soprattutto nel capire a chi spetti il diritto ad ampliare per altri 5 anni il bonus fiscale che riduce l’imponibilità dei redditi fino al 90%.

 

Con l’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 (cd. decreto “Crescita”) il regime fiscale degli impatriati è stato potenziato in due direzioni : con un notevole allargamento della platea sia al c.1 dell’art. 16 sia con la neutralizzazione del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE, e con un potenziamento dell’incentivo, che può arrivare a una  riduzione del 90% dell’imponibile fiscale per un massimo di 10 anni. Per prima cosa il D.L. n. 34/2019 specificava che i nuovi benefici per impatriati si sarebbero applicati per i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’anno 2020. Per questi lavoratori, l’agevolazione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e d’impresa, si concretizzava in una riduzione minima dell’imponibile del 70% di tali redditi per 5 anni. L’ampliamento del bonus innalza, per il primo quinquennio, dal 50 al 70% la riduzione della non concorrenza fiscale dell’imponibile. Inoltre, il comma 2 introduceva un’estensione temporale del bonus per coloro che avessero trasferito la propria residenza in Italia dal 2020 raddoppiando la durata dell’agevolazione da 5 a 10 anni (con riduzione nel secondo quinquennio  dell’imponibile al 50% del reddito di prodotto) a condizione che gli impatriati avessero almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) o fossero  diventati proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti il medesimo.

L’art. 1, c. 50, della legge di Bilancio 2021 ha inserito nell’art. 5 del D.L. n. 34/2019 il c. 2-bis al fine di consentire l’applicazione della disposizione tesa ad incentivare il
radicamento degli impatriati, anche a coloro che “che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”. Tale misura si applica ai soggetti “diversi da quelli indicati al comma 2 dell’art. 5”, vale a dire coloro che non rientrano nella categoria di contribuenti che può avere accesso alla nuova disciplina attraverso il c.d. “Fondo Controesodo”. Nel dettaglio, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, possono fruire della agevolazione i lavoratori che:
a) sono stati iscritti all’AIRE ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
c) già beneficiavano del regime impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
Al contrario, l’opzione non può essere esercitata:
a) dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;5
b) dagli sportivi professionisti di cui alla legge n. 91 del 1981.6
Inoltre, si precisa che la proroga non è applicabile ai docenti e ricercatori di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010, in quanto trattasi di un distinto regime non richiamato  espressamente dalla norma.7
Ai sensi del citato comma 2-bis, art. 5, D.L. n. 34/2019, l’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al:
a) 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento
il lavoratore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o 8 è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
b) 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento
il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e 9 diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il
trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata sia direttamente dal lavoratore, sia dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell’opzione sono state successivamente definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.

Secondo quanto previsto dal provvedimento del 3 marzo 2021:
• l’opzione è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione con mod. F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs.
n. 241/1997;
• l’importo è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime di favore, i soggetti per cui tale periodo si è
concluso il 31 dicembre 2020 effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento12;
• i lavoratori dipendenti, per esercitare l’opzione, presentano, entro i predetti termini, una richiesta scritta al proprio datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. n. 45/200013
Il sostituto d’imposta è tenuto ad operare le ritenute sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della predetta richiesta del
lavoratore. Nel caso dei lavoratori autonomi, l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato effettuato il
versamento. La risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021, al fine di consentire il versamento degli importi per l’esercizio dell’opzione, tramite il mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:
• “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019”;
• “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del D.L. n. 34 del 2019”.