La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 maggio 2019, n. 12652, in tema di obbligo contributivo del datore di lavoro, ha stabilito che la transazione intervenuta tra questi e il lavoratore è inopponibile all’Inps, in quanto la retribuzione imponibile deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l’obbligo del datore di lavoro nei confronti dell’Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.