Con sentenza n. 24100/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di contratto di co.co.pro. riconosciuto illegittimo e convertito in contratto di lavoro subordinato trova applicazione, ai fini della indennità risarcitoria, l’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010 che prevede una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Tale disposizione, afferma la Corte, deve ritenersi applicabile non soltanto ai contratti a termine ma a tutte le tipologie contrattuali che prevedono un termine finale di durata (nel caso di specie, il progetto).