La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 agosto 2019, n. 21537, ha stabilito che nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta: al singolo datore di lavoro, pertanto non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure dissociandosi dall’associazione imprenditoriale di appartenenza che l’ha sottoscritto.