il 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ingloba anche il testo del Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99. La Legge, nel confermare tutte le misure previste dai menzionati provvedimenti (e.g. contratto di espansione, contratto di rioccupazione, Cigo Covid per i settori tessili e moda, ulteriori settimane di Cigs e blocco dei licenziamenti), modifica la disciplina del contratto a termine e potenzia alcuni istituiti lavoristici che possono agevolare la ripresa economica.

 

Di seguito una sintesi delle principali novità per le imprese e per i lavoratori.

 

CONTRATTO A TERMINE (art. 41 bis)

Introdotta una significativa novità in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro a termine. Si ricorda che il contratto a tempo determinato, dopo il dodicesimo mese, può essere rinnovato e prorogato solo in presenza delle causali espressamente previste dalla legge (ex art. 19 D.Lgs. 81/2015) e, propriamente, esigenze temporanee estranee all’ordinaria attività, di sostituzione di altri lavoratori e connesse a incrementi di attività. La nuova disposizione oggi riconosce la possibilità anche ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di individuare, in modo flessibile, nuove ragioni dettate dalle specifiche esigenze del settore, del territorio o dell’azienda in presenza delle quali è possibile apporre al contratto un termine di durata superiore a 12 mesi ma, comunque, non eccedente i 24. Tale possibilità è, tuttavia, prevista solo fino al 30 settembre 2022.

 

AMMORTIZZATORI

 

Mobilità in deroga (art. 38, commi 2 bis e 2 ter)

In linea con la sospensione sino al 31 dicembre 2021 del c.d. décalage della NASpI (i.e. riduzione mensile del 3%) è introdotta, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa che siano destinatari del trattamento di mobilità in deroga, la disapplicazione della riduzione del 40% di tale trattamento prevista nei casi di terza e quarta proroga. Il beneficio opera per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

 

 

Settore Aereo (art. 40, comma 1 bis e art. 40 ter)

Con specifico riferimento al settore aereo, i termini di decadenza per la presentazione delle domande delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà di settore (e.g. indennità di mobilità, NASpI, Cigs anche a seguito di un contratto di solidarietà), scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogati al 31 luglio 2021.

Inoltre, per il personale aeroportuale di terra, con riferimento ai trattamenti di Cig in deroga

con causale Covid-19, è riconosciuta l’integrazione economica prevista per i lavoratori delle imprese del trasporto aereo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM n. 95269/2016, istitutivo del Fondo di solidarietà di settore. A tali lavoratori spettano anche gli arretrati non erogati per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. La definizione delle modalità per l’erogazione dei suddetti trattamenti è demandata ad apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 24 agosto p.v.

 

LAVORO SPORTIVO (art. 10, comma 13 quater)

Prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo ex D.Lgs. n. 36/2021.

 

DECONTRIBUZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 43)

Estesa la platea dei beneficiari dell’esonero contributivo già previsto per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio anche a quelli dei settori creativo, culturale e dello spettacolo. Lo sgravio è utilizzabile entro il 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Si ricorda che per le imprese beneficiarie di tale incentivo permane, sino al 31 dicembre 2021, il divieto di procedere a licenziamenti individuali per motivi economici e collettivi (con sospensione delle relative procedure), ferme restando le

deroghe previste dalla normativa emergenziale. La violazione del divieto comporta la revoca con efficacia retroattiva dell’esonero nonché l’impossibilità di accedere agli ammortizzatori di cui al

DL n. 41/2021 (c.d. DL Sostegni).

 

 

AGEVOLAZIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Formazione di alto livello (art. 48 bis)

Riconosciuto un credito di imposta nella   misura   del   25% delle spese sostenute, nel periodo d’imposta 2021, dalle imprese per l’attività di   formazione   professionale   di   alto livello in ambiti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie. L’incentivo è concesso fino a un massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria ed è calcolato sulla base del costo azienda del dipendente impegnato nei corsi di specializzazione in Italia o all’estero, di durata non inferiore a 6 mesi.

Giovani neo-laureati (art. 60 bis)

Al fine di promuovere l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro, alle imprese che sostengano finanziariamente, tramite donazioni effettuate negli anni 2021-2022, iniziative formative promosse da università, istituiti e scuole di formazione, è riconosciuto un credito di imposta pari pari all’80% dell’importo delle donazioni per le grandi imprese, al 90% per le medie e al 100% per le piccole e micro.

DURC (art. 57 bis)

Prorogata sino alla scadenza del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato nel contesto emergenziale (i.e. 31 dicembre 2021) la possibilità per le imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, anche in merito alla regolarità contributiva, nei procedimenti relativi all’erogazioni di denaro, prestiti e finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione relativi all’emergenza Covid.

 

 

TUTELE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NELLO SPETTACOLO (art. 66, commi 4 e 5)

Ad integrazione delle previsioni in tema di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (e.g. indennità di malattia, innalzamento del massimale contributivo giornaliero, tutela della genitorialità, tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, indennità di disoccupazione per gli autonomi) il nuovo provvedimento precisa che l’obbligo di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Le relative modalità applicative saranno disciplinate con successivi decreti ministeriali.

Inoltre, dal 25 luglio 2021, anche il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

 

PROMOZIONE LAVORO AGRICOLO (art. 68, comma 15 septies)

Prorogata, fino al 31 dicembre 2021 e comunque (ove successivo) fino alla cessazione dello stato di emergenza, la possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del DL n. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali nonché di reddito di cittadinanza di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici.

La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente.