Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 14 del 21 aprile 2021, ha approvato il D.L. recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (c.d. Decreto Riaperture), che prevede:

  • introduzione delle certificazioni verdi COVID-19, volte a comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 6 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore). Le certificazioni rilasciate negli Stati UE sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE;
  • zone gialle: sono sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal D.L. in oggetto;
  • spostamenti: dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della certificazione verde sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a 4 persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso Comune. Non sono, invece, consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa;
  • bar e ristoranti: dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, con capienza non superiore al 50% di quella massima autorizzata e con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida vigenti;
  • sport di squadra, piscine, palestre: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre;
  • fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio 2021 dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;
  • centri termali e parchi tematici e di divertimento: dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.