Affinché l’esonero contributivo alternativo alla CIG  del DL 137/2020 sia operativo, si attende il “via libera” di Bruxelles ai sensi dell’art. 108 del Trattato così come per la prima “tranche” prevista dall’art. 3 del D.L. n. 104;  il DL 137 prevede ulteriori 4 settimane di esonero contributivo, che si sommano alle 6 del DL 104,  per coloro che non si avvarranno dei trattamenti integrativi. Tale sgravio si correla, con le stesse modalità, a quello sopra indicato, con alcune significative novità:
· Il riferimento è soltanto alla contribuzione del mese di giugno, nei limiti delle ore integrative già fruite; (DL 104 maggio+giugno)
· Non sussiste alcun raddoppio della contribuzione sulle ore già fruite da ogni dipendente; (DL 104 “il doppio delle ore”)
· La fruizione è da “godere” entro il 31 gennaio 2021; (DL 104 entro il 31/12/2020)
· E’ previsto una sorta di “diritto di ripensamento”. Infatti, chi ha chiesto l’esonero in base all’art. 3 del D.L. n. 104 e non ne ha fruito interamente, può rinunciare alla parte residua e chiedere le integrazioni salariali previste dal D.L. n. 137.