Link: decreto-interministeriale-esonerocontributivo-27luglio2021

In data 27 luglio 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021 contenente i criteri e le modalità per l’esonero contributivo spettante a:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96)
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

Viene confermato che:

  • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
  • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista

Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

  • entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
  • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs.. 509/94 e D.Lgs.. 103/96.

Riepiloghiamo di seguito di cosa si tratta e a chi è indirizzato lo stop ai contributi 2021 e le modalità previste.

In ogni caso per l’operatività sarà necessario attendere  anche la circolare  dell’INPS e le istruzioni specifiche di ogni Cassa previdenziale.

 

Esonero contributivo professionisti: i requisiti e le scadenze

Più in particolare, l’articolo della legge prevede un esonero dai contributi assistenziali e previdenziali, con esclusione i premi INAIL per:

1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro 
  • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria
  • Sono esonerati dalla verifica circa i requisiti relativi al calo di fatturato e al reddito complessivo (comma 2 lettera a) e b) del decreto) i titolari di partita Iva non attivi nel 2019, che quindi hanno avviato l’attività nel corso del 2020*.
  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
  • non devono essere titolari di pensione diretta

*comma 4. “Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).” ovvero in merito al reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento!

2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. 

Tra i requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo, il testo del decreto prevede la regolarità contributiva e, in merito all’importo riconosciuto, viene fissato a 3.000 euro il tetto massimo previsto per ciascun beneficiario.

Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

Le domande per l’esonero contributivo andranno inviate:

  • all’Inps entro il 31 luglio 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata 
  • entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini 
  • entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati