L’INPS ha pubblicato ieri le istruzioni complete sulle nuove indennità da 2400 euro  istituite dal decreto Sostegni per i lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, occasionali.

Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro

Va sottlineato che la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge è stata posticipata al 31 maggio 2021 per la domanda per chi perfeziona i requisiti sulla base della nuova norma, in quanto  si  è ancora in attesa della procedura informativa aggiornata.

 Invece i bonus  sono già in fase di erogazione  senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che  li avevano già ottenuti con il decreto Ristori  137-2020.

Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni  della circolare INPS N. 65  del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari.

Caratteristiche  e requisiti  bonus 2400 euro DL Sostegni 2021

  • l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
  • non da diritto a contribuzione figurativa  ne ad assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per indennità una tantum  

CATEGORIE REQUISITI NOTE
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 24 marzo
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
  • per i lavoratori somministrati l’istruttoria sarà centralizzata  ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
  • hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l’istruttoria sarà centralizzata  ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola
Lavoratori intermittenti, requisiti per l’indennità 2400 euro
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo e con almeno 1 contributo mensile versato
Lavoratori a termine  del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 23.3.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo  2019 superiore a 5000 euro
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri  nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 24.3.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

Presentazione delle domande di indennità 2400 euro  2021

Come detto i lavoratori già beneficiari delle indennità del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum

I lavoratori che non NE hanno invece beneficiato possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici sul portale web dell’INPS, accedendo con le seguenti credenziali:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area “Prestazioni e Servizi”.

Cumulabilità indennità 2400 euro 2021 con altri bonus e prestazioni assistenziali:

La  nuova indennità una tantum NON   è cumulabile con :

  • Indennità lavoratori domestici
  • indennità casse  private professionisti
  • indennità di disoccupazione NASPI (pe lavoratori stagionali turismo e terme)
  • pensioni dirette
  • Reddito di emergenza
  • indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive

Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece  vi è cumulabilità parziale cioè se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, l’importo  è aumentato fino a questa soglia.

L’indennità è compatibile con:

  •  borse di studio e lavoro
  • premi e compensi per attività sportiva dilettantistica
  • compensi per prestazioni occasionali fino a 5 mila euro annui.