Con sentenza n. 144 del 16 febbraio 2017, il Tribunale di Bergamo ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro di un dipendente di un appaltatore, grava sul datore l’onere di provare di aver fatto il possibile per evitarlo, avendo messo in atto tutte le misure di prevenzione e di sicurezza, mentre nei confronti del committente esiste soltanto una responsabilità extracontrattuale.