Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17, D.Lgs. 241/1997, che decorrerà dal 16/2/2020 (17/2/2020), con cui viene previsto che ai fini delle imposte dirette (IRPEF), quando a un appaltatore viene affidato il compimento di un’opera/appalto/subappalto/affidamento:

– per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro per quel singolo committente
– presso le sedi di attività del committente (esclude le prestazioni di trasporto (che avvengono sul mezzo) e quelle di logistica effettuate presso le sedi del prestatore)
– con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma
– caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera [(Labour intensive)

devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai propri lavoratori impegnati in quell’appalto.

A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione n. 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione “dati anagrafici” del modello F24.

Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi/appalti prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.

Se a tale data, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:

– non trasmette le deleghe;

– dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento

il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate.

Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.

Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione (DURC fiscale) attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
a. siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b. non risultino:
– iscrizioni a ruolo,
– accertamenti esecutivi o
– avvisi di addebito
affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La dichiarazione (Durc Fiscale) è rilasciata dall’Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.

CHARIMENTI:

La norma in vigore richiama, in sostanza, tre parametri: esecuzione presso il committente, prevalente utilizzo di manodopera e utilizzo dei beni del committente.

Luogo di esecuzione. Il parametro «geografico» (esecuzione presso «le sedi di attività del committente») consente di evitare incubi a tutti gli appaltatori, subappaltatori o affidatari che, con i loro dipendenti, eseguono l’opera o la prestazione presso la propria sede. Si pensi, ad esempio, a tutte le imprese terziste oppure anche all’esagerata situazione che – senza modifiche – avrebbe coinvolto le autofficine con dipendenti per la riparazione delle auto aziendali. A dispetto dell’originaria relazione illustrativa sono da ritenersi escluse anche le prestazioni di trasporto (che avvengono sul mezzo) cosi come quelle di logistica effettuate presso le sedi del prestatore. Rimane incluso invece (ma solo sopra soglia annua) il puro facchinaggio presso le sedi del committente mentre va chiarito il caso degli appalti e subappalti in edilizia che (alla lettera) non avvengono presso «le sedi» dei committenti ma in «cantieri».

Il Legislatore parla di utilizzo prevalente di manodopera: di conseguenza si riferisce ai c.d. appalti “labour intensive” con una particolare attenzione riservata ad alcuni settori come la logistica, la ristorazione aziendale, le pulizie, la grande distribuzione, l’edilizia, la macellazione, il settore alimentare o le attività legate all’agricoltura in presenza di alcuni picchi di attività;

Beni strumentali del committente. Fra gli aspetti dubbi vi è anche la correlazione fra prevalenza della manodopera e utilizzo dei beni strumentali del committente. Per un’impresa di pulizie, ad esempio, che eroga prestazioni di manodopera indubbiamente presso le sedi dei committenti, v’è differenza se la strumentazione utilizzata (l’aspirapolvere, il mocio lava pavimenti, ecc) e, perché no, i materiali d’uso (detersivi, sacchi ecc.), sono forniti dal prestatore anziché dal committente? La risposta, letteralmente, parrebbe affermativa (vedi preposizione «con») ma quello dell’utilizzo dei beni strumentali del committente potrebbe non essere un requisito dirimente altrimenti la norma risulterebbe svuotata proprio del caso più evidente che vorrebbe contrastare ossia la somministrazione illecita di manodopera. Giova osservare, a tal riguardo, che la rubrica dell’art. 17-bis così recita: «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera».