Sulla proroga delle tutele per i lavoratori fragili e in quarantena per COVID,  prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178)  è intervenuta l’ INPS con un nuovo messaggio di chiarimenti,   che introduce anche una ulteriore semplificazione per le certificazioni necessarie alla richiesta, compilate dai medici competenti. messaggio 171 del 15.1.2021.

La legge di bilancio 2021 ha modificato la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nei confronti :

  1. dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) (diritto al trattamento di malattia  INPS)
  2. di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis)(diritto di malattia parificata al ricovero ospedaliero).

Da sottolineare che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. 

In particolare:

  1. per la prima categoria di lavoratori sottoposti a misure di quarantena obbligatoria, ai fini del riconoscimento della prestazione  di malattia da parte dell’Istituto,  è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
  2. Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti “fragili”   il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 .  Il periodo di assenza prescritta dalle autorità sanitarie  viene equiparato al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione di disabilità grave (legge 104/1992), ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, con il riconoscimento della prestazione economica  di malattia e della correlata contribuzione figurativa.   Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata  la tutela  per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel  messaggio 4174 del 9 novembre  in cui si sottolineava   che era stato eliminato nella nuova formulazione (con la legge  di conversione del decreto Agosto n. 126/2020)  il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 ossia la condizione di disabilità grave. Pertanto, per accedere alla tutela il lavoratore puo produrre:
    •  la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità legge n. 104/2020 oppure
    • della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine:  la legge di bilancio ha  prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 che riguarda lo svolgimento ORDINARIO  per i lavoratori fragili della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione nella medesima categoria come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di formazione professionale da remoto.