La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 maggio 2019, n. 14063, ha stabilito che le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso non sono vincolanti per il giudice, poiché il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119 cod. civ..