Per gli adempienti di quanto sotto riportato, in qualità di intermediari, non essendo una procedura agile per le singole aziende, lo  Studio si rende disponibile, per la trasmissione dei modelli F24 con  impegno mensile, ovvero provvederemo alla trasmissione dei modelli all’Agenzia delle Entrate  attraverso i nuovi e obbligatori canali istituzionali sotto definiti, e il successivo pagamento sarà addebbiato dall’Agenzia delle Entrate  sul conto corrente da voi indicato.

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale”), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.

Scendendo nel merito della modifica, infatti, il comma 2 dell’art. 3 del citato Decreto ha rivisto l’art. 37, comma 49-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Sicché, per effetto della predetta modifica, il nuovo comma 49-bis, allo stato, dispone che: «I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono obbligati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici e dell’Agenzia delle Entrate (…).

Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

In ragione di quanto precede, pertanto:

tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);

per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;

non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;

l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).

Per gli adempienti di quanto sopra in qualità di intermediari, non essendo una procedura agile per le singole azidende, lo  Studio, si rende disponibile, per la trasmissione dei modelli F24 con  impegno mensile, ovvero provvederemo alla trasmissione dei modelli all’AdE attraverso i nuovi e obbligatori canali istiytuzionali sopra definiti, e il successivo pagamento sarà addebbiato dall’AdE sul conto corrente da voi indicato.