Questi sono  i permessi di soggiorno che consentono ad una persona extracomunitaria di lavorare in Italia.

 

 Questi i permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa:

 per lavoro subordinato

per lavoro stagionale

per lavoro autonomo

per attesa occupazione

per motivi di studio e formazione

per tirocini formativi

per motivi familiari

“CE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carta di soggiorno)

per asilo politico

per motivi di protezione sussidiaria

per titolari di “Carta Blu” UE

per residenza elettiva

  

Questi i permessi di soggiorno che non consentono l’attività lavorativa::

 per motivi religiosi

per richiesta asilo e Dublino (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)

minore età

per cure mediche

per residenza elettiva (con visto dall’estero)

per attività sportiva

per attesa cittadinanza

per giustizia (art. 11 comma 1, lett. C-bis d.p.r. 394/99 e succ. Mod. E integrazioni)

per tirocinio formativo (art. 27, comma 1 lett. F, T.U. immigrazione)

Inoltre, non consente lo svolgimento di attività lavorativa la “dichiarazione di presenza“, rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio, ecc.

 

Ricordiamo, infine, che il datore di lavoro deve prendere nota della scadenza del permesso di soggiorno (laddove presente) e di sollecitare il lavoratore al suo rinnovo, arrivando, come extrema ratio, alla sospensione del lavoratore qualora quest’ultimo non provveda a inoltrare la richiesta di rinnovo alla Questura.