Viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti relativi al mese di novembre. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o  tramite rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a partire sempre dalla stessa data.

Di seguito gli elenchi delle attività interessate.

Viene chiarito che il Decreto Ristori-bis, all’articolo 11, ha precisato che la sospensione:

è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al D.L. 149/2020;
non opera relativamente ai premi Inail;
si applica anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, svolgenti, come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020.
I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ecco cosa dice il Decreto legge “Ristori-bis”:

In particolare  all’articolo 11:
“La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.”

Ancora il comma 2 stabilisce che:
“È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto.”