Trasformazione contratto in part time: le previsioni del CCNL Commercio

La possibilità di richiedere la riduzione dell’orario di lavoro, dipende innanzitutto dal CCNL applicato. Esistono già alcuni contratti collettivi, come quello del Commercio, che prevedono la possibilità di richiedere la trasformazione del contratto da full time a part time, e l’obbligo da parte dei datori di lavoro con un determinato livello occupazionale di accogliere le richieste dei lavoratori in tal senso.

 

Trasformazione contratto in part time in sostituzione del congedo parentale (Maternità FACOLTATIVA)

In ogni caso, il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) all’art. 8, co.7 prevede la possibilità in capo al lavoratore di poter richiedere per un determinato periodo successivo al parto la trasformazione del rapporto da full-time a part-time.

In particolare:

  • Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”.

Quindi, la legge concede la possibilità di ridursi l’orario di lavoro, fino al 50%, in sostituzione della fruizione del congedo parentale. La durata del part-time, in tal caso, rispecchierebbe la durata del congedo facoltativo stesso e non può andare oltre. In altre parole, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è a termine, finito il periodo pari al massimo a quello previsto per il congedo parentale, il rapporto torna ad essere full-time.

È possibile richiederlo anche dopo aver richiesto già un congedo parentale, essendo sufficiente che il periodo richiesto, sommato al congedo, stia nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 151/2001. Inoltre, la riduzione del rapporto non può eccedere il 50% dell’orario contrattualmente previsto.

Tale facoltà è esercitabile entro i 12 anni di vita del bambino o entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il datore di lavoro non può sottrarsi alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, ed è tenuto a procedere alla trasformazione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta

 

Trasformazione contratto in part time per malattia

Altro caso in cui è possibile chiedere la trasformazione del contratto, da full time a part time, è la malattia grave che colpisce il lavoratore e che non gli consente di sostenere un orario di lavoro a tempo pieno. Fermo restando che la capacità lavorativa deve risultare, da appositi accertamenti sanitari, notevolmente ridotta, il diritto al part time è garantito qualora il dipendente del settore privato o del pubblico impiego è:

  • affetto da malattie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
  • affetto da malattie cronico-degenerative. Si tratta di malattie destinate ad aggravarsi progressivamente e gradualmente nel corso del tempo, per le quali il miglioramento è praticamente impossibile; (es. il morbo di Parkinson, l’Alzheimer, la sclerosi multipla e l’Aids).

 

Trasformazione contratto in part time per assistere figli o familiari malati

Qualora il dipendente è un “caregiver”, ossia che presta assistenza a un familiare gravemente malato, ha la priorità nella conversione del contratto da tempo pieno a tempo parziale. Tale diritto si conserva nel caso in cui il dipendente assiste:

  • il coniuge, un figlio o un genitore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative;
  • un convivente con handicap grave, invalido al 100% e con necessità di ausilio continuo perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • abbia un figlio convivente di non oltre 13 anni di età o un figlio convivente portatore di handicap.

In tal caso, non si tratta di un diritto – come nel caso delle malattie gravi – bensì di una priorità nelle trasformazioni dei contratti da tempo pieno a parziale.

 

Trasformazione contratto in part time per violenza di genere

Altra possibilità in cui è prevista la riduzione dell’orario di lavoro, si ha nel caso di lavoratrici inserite in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere, ma solo se esistono posti disponibili in organico. Il rapporto part time deve essere poi nuovamente trasformato in tempo pieno dietro richiesta della lavoratrice.