La violazione del divieto di cumulo comporta una riduzione commisurata al reddito percepito. La sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026 supera il precedente orientamento sul recupero dell’intera annualità e apre nuove prospettive per contestare le richieste dell’INPS.
Un compenso da lavoro di importo modesto può incidere sulla pensione Quota 100, ma non giustifica automaticamente la restituzione di un’intera annualità. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026, che collega la riduzione del trattamento pensionistico all’ammontare del reddito da lavoro non cumulabile. (cortedicassazione.it)
Il divieto di cumulo resta in vigore
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019. La disposizione vieta di cumulare Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo dalla decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
È prevista un’eccezione per il lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Questa soglia riguarda esclusivamente tale tipologia di attività: non costituisce una franchigia utilizzabile indistintamente per qualsiasi reddito da lavoro. (gazzettaufficiale.it)
Perché la Cassazione ha cambiato orientamento
L’INPS, con le circolari n. 11 e n. 117 del 2019, aveva ricondotto alla violazione del divieto la sospensione del trattamento nell’anno interessato e il recupero dei ratei già erogati, secondo le regole previste anche per gli anni di decorrenza della pensione e di raggiungimento dell’età di vecchiaia. (inps.it, inps.it)
La Cassazione aveva sostenuto la lettura del recupero annuale con la sentenza n. 30994 del 4 dicembre 2024. La nuova decisione supera questa impostazione: la legge stabilisce l’incumulabilità, ma non prevede espressamente la perdita dell’intera annualità. Una conseguenza di tale gravità, con effetti sostanzialmente sanzionatori, richiederebbe una chiara base normativa.
La Corte individua quindi una diversa conseguenza: la pensione deve essere ridotta di un importo corrispondente al reddito da lavoro realizzato. Lo scomputo riguarda il trattamento complessivamente spettante nell’intero periodo di incumulabilità, senza assumere automaticamente l’anno solare o il singolo mese come misura della perdita. (cortedicassazione.it)
Quanto cambia: un esempio concreto
Si consideri, a titolo esemplificativo, un pensionato soggetto al divieto per l’intero anno, con 24.000 euro di pensione e 3.000 euro di reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini dell’incumulabilità.
| Elemento | Criterio del recupero annuale | Criterio affermato dalla Cassazione nel 2026 |
| Pensione annua percepita | 24.000 euro | 24.000 euro |
| Reddito da lavoro non cumulabile | 3.000 euro | 3.000 euro |
| Pensione da recuperare nell’esempio | 24.000 euro | 3.000 euro |
L’esempio illustra l’effetto dei due criteri; la quantificazione della singola posizione richiede la verifica dei redditi e dei periodi interessati. Il nuovo principio commisura dunque il sacrificio pensionistico al guadagno ottenuto dall’attività lavorativa. (cortedicassazione.it)
Attenzione: restare sotto 5.000 euro non basta
La natura dell’attività continua a essere decisiva. Un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa non diventano lavoro autonomo occasionale soltanto perché producono un compenso inferiore a 5.000 euro.
Proprio nella controversia esaminata dalla Cassazione, i redditi erano inferiori a tale soglia, ma derivavano da rapporti qualificati come collaborazioni coordinate e continuative. La Corte ha mantenuto ferma questa qualificazione, intervenendo invece sulle conseguenze economiche della violazione. (cortedicassazione.it)
Possibili riflessi anche su Quota 103
La pronuncia riguarda Quota 100. Tuttavia, l’articolo 14.1, comma 3, del D.L. n. 4/2019, relativo alla pensione anticipata flessibile comunemente denominata Quota 103, contiene un divieto di cumulo formulato negli stessi termini.
Questa identità normativa offre una solida ragione per sostenere un’interpretazione coerente anche per Quota 103. Si tratta, però, di una possibile ricaduta interpretativa, da distinguere da una decisione pronunciata direttamente su tale trattamento. (gazzettaufficiale.it)
Cosa può fare chi ha ricevuto una richiesta dell’INPS
Il nuovo orientamento offre un fondamento per chiedere il riesame di un recupero integrale e per sostenere le proprie ragioni nel contenzioso. La sentenza, tuttavia, non dispone un annullamento generalizzato delle richieste INPS né un rimborso automatico: nel caso esaminato, la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’appello, chiamata ad applicare il principio affermato. (cortedicassazione.it)
Per le posizioni interessate è quindi opportuno verificare la natura dei compensi, il periodo cui si riferiscono, il calcolo dell’indebito e lo stato dell’eventuale procedimento, rispettando i termini applicabili. Restano inoltre gli obblighi di comunicazione all’INPS dei redditi non cumulabili previsti dalle istruzioni dell’Istituto. (inps.it)
Fonti ufficiali: Cassazione, sentenza n. 26864/2026 – testo integrale · INPS, circolare n. 117/2019 · Gazzetta Ufficiale – testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, nei riferimenti normativi.