L’indennità prevista dal DL 114/2022, art. 18/20 vista la porta economica del DL 144 è passata in sordina, IN ATTESA DELLA CIRCOLARE INPS,  sarà riconosciuta :

Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico:

  •  aventi  una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente  l’importo di 1.538,00 euro
  •  per il tramite dei datori di lavoro
  • nella retribuzione erogata nella competenza  del mese di novembre 2022, in via automatica
  • previa dichiarazione del lavoratore  di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore

L’indennità  è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.(congedi ferie malattia)

Dal calcolo del reddito personale  assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • trattamenti di fine rapporto  (lav. dipdenti)
  • il reddito della casa di abitazione (pensionati ed altri)
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (lav. dipendenti)

Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e  soggetto alla successiva verifica del reddito.

 

 Requisiti per indennità una tantum autonomi e  lavoratori a termine

 L’INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti (specificati ad oggi PRIMA DELLA CIRCOLARE ESPLICAIVA)

c.8 lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro  del DL 50 2021  che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto
c. 9 disoccupati con  indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  percepite  nel mese di novembre 2022
c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel  corso del 2021
c.11 titolari di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

con contratti attivi alla data del 18.5.2022 ,

 iscritti alla Gestione separata,

non titolari di pensioni  e

non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021
c. 11  dottorandi e agli assegnisti di ricerca

on contratti attivi alla data del 18.5.2022 ,

 iscritti alla Gestione separata,

non titolari di pensioni  e

non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021
c.12

 Collaboratori sportivi

beneficiari di una delle indennità previdall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,

reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021
c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati

che hanno reddito derivante dai  suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

c. 15c.

lavoratori  autonomi,  privi  di

partita IVA,

 non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie

che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi  occasionali  (articolo 2222  del  codice civile,

Per tali  contratti deve risultare per  il  2021  l’accredito  di  almeno  un  contributo mensile, e i lavoratori devono essere  gia’  iscritti  alla  data  alla Gestione separata

c. 13

lavoratori  intermittenti e  stagionali   del   turismo,   degli  stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro
c. 15

 incaricati  alle  vendite  a domicilio

con reddito  nell’anno  2021  derivante  dalle  medesime attività superiore a 5.000 euro – titolari di  partita  IVA  attiva – iscritti alla data di entrata in vigore  del decreto  alla Gestione separata
c. 16

 nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza

restano esclusi i nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti