Dal  01/09/2025 entra in vigore l’Accordo Italia–Moldova sulla sicurezza sociale; consente la totalizzazione dei periodi assicurativi tra i due Paesi, garantisce parità di trattamento ed esportabilità delle pensioni (vecchiaia, invalidità, superstiti) e delle rendite da infortunio/malattia professionale, ma restano fuori assegno sociale e altre prestazioni non contributive soggette a residenza in Italia; vale anche per gli iscritti alla Gestione pubblica; il precedente accordo del 2021 è superato e cessano gli effetti delle istruzioni INPS legate a quel regime; per chi lavora in mobilità si applica la regola della territorialità con eccezioni tipiche (distacchi fino a 24+24 mesi, personale viaggiante, marittimi, PA, diplomatico/consolare, con un’opzione specifica per il personale “non di ruolo” delle Rappresentanze e i domestici, esercitabile entro tre mesi dall’entrata in vigore); i distacchi e le opzioni richiedono le certificazioni INPS (modelli IT/MD 101 e 103); per le pensioni, se bastano i contributi di uno Stato si liquida in “nazionale”, altrimenti si totalizza con regole pro-rata e soglia minima di 52 settimane; periodi inferiori all’anno possono essere valorizzati dall’altro Stato; la domanda in regime internazionale si presenta allo Stato di residenza e vale per entrambi, con scambi dati tramite formulari bilingui dedicati; pagamenti diretti al beneficiario nella valuta dello Stato pagatore, cooperazione amministrativa, recupero indebiti tra Istituzioni e disciplina puntuale sul trasferimento dei dati personali; le domande presentate dal 01/09/2025 possono riconoscere diritti riferiti a eventi anteriori, ma non decorrono prima dell’entrata in vigore. (INPS)

MANUALE OPERATIVO
Distacchi: regola generale della territorialità, ma in caso di invio temporaneo in Moldova o in Italia il lavoratore (dipendente o autonomo) resta assicurato allo Stato d’origine per 24 mesi prorogabili di altri 24; la certificazione va chiesta prima dell’avvio e si rilascia con il modello IT/MD 101, copia al datore o all’interessato e trasmissione alla CNAS; in casi eccezionali motivati la richiesta tardiva è valutabile entro il periodo di validità del certificato.

Personale viaggiante, marittimi, PA e diplomatico/consolare seguono le eccezioni tipiche dell’Accordo; per il personale non di ruolo delle Rappresentanze e per i domestici c’è un’opzione per restare assicurati allo Stato d’invio se cittadini di quello Stato: finestra di 3 mesi dall’entrata in vigore o dall’inizio dell’attività, una sola volta, con certificazione tramite modello IT/MD 103, effetti solo ex nunc e nessun trasferimento dei contributi già versati in Moldova.

Perimetro e esclusioni: coperti pensioni IVS di INPS (incluse Gestione separata e Gestione pubblica) e rendite INAIL; restano fuori assegno sociale e altre prestazioni non contributive o miste legate alla residenza in Italia; il precedente accordo 2021 è superato, caducate le relative istruzioni; si applica la nuova totalizzazione internazionale.

Domande e flussi: la domanda in regime internazionale si presenta allo Stato di residenza ed è valida per entrambi; residenti in Moldova gestiti dal Polo specializzato INPS Bari, residenti in Italia dalla Struttura territoriale competente, Gestione pubblica secondo l’ultimo Ente; scambio dati con formulari bilingui dedicati (IT/MD 205, 1, 2, 3, 4, 5, 213, 7) e canali telematici tra INPS e CNAS/CNDDCM; pagamenti diretti al beneficiario nella valuta dello Stato pagatore; esistenza in vita secondo le regole dell’ente che eroga.

Pensioni: se i contributi di uno Stato bastano si liquida in regime nazionale; altrimenti si totalizza con soglia minima di 52 settimane e calcolo pro-rata; periodi inferiori a un anno non perdono valore: se non aprono diritto nello Stato di maturazione, l’altro Stato li usa per diritto e misura, con decorrenze ancorate all’età pensionabile o, se domanda tardiva, dal mese successivo; periodi sovrapposti contano una sola volta; per professioni in regimi speciali si sommano solo periodi equivalenti, altrimenti si scende al regime generale.

Dati e documenti: per periodi moldavi prima del 01/01/1999 occorre inviare la documentazione in possesso (buste paga, libretti di lavoro) per le verifiche della CNAS; cooperazione amministrativa strutturata, recupero indebiti tramite scambio di appositi formulari e disciplina puntuale del trasferimento dati personali.

Date e decorrenze: l’Accordo e l’Intesa amministrativa sono in vigore dal 01/09/2025; i diritti possono riferirsi a eventi anteriori ma non decorrono prima dell’entrata in vigore.

Riferimenti ufficiali per pratica: quadro normativo di base nella [LEGGI] di ratifica con entrata in vigore il 02/07/2025 e indicazione dell’Intesa amministrativa contestuale; istruzioni applicative, modelli e allegati nella [Circolare] INPS n. 131 del 30/09/2025, inclusi gli Allegati 1–32 (formulari e flussi); nota istituzionale su firma e contenuti dell’Intesa amministrativa alla voce [Nota] del MLPS; per la gestione della documentazione estera e dei periodi ante 1999, risulta utile il rinvio a prassi e chiarimenti preesistenti richiamati dalla circolare. (Gazzetta Ufficiale) (INPS) (Ministero del Lavoro)

 

Fonti ufficiali con link diretti:
Legge di ratifica 23 giugno 2025, n. 98 (GU n. 150 del 01/07/2025) [LEGGI]. (Gazzetta Ufficiale)
Accordo Italia–Moldova: circolare esplicativa INPS n. 131 del 30/09/2025 [Circolare]. (INPS)
Intesa amministrativa (firma 21/07/2025) – comunicazione istituzionale MLPS [Nota]. (Ministero del Lavoro)
Accordo precedente del 2021 superato dalla nuova disciplina – legge 11 luglio 2023, n. 94 (testo PDF) [LEGGI]. (INPS)

Allegati alla circolare (download dalla pagina ufficiale INPS): Allegati n. 1–32 [Circolare]. (INPS)