Negli ultimi mesi l’accordo per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Federazione Russa, disciplinato dalla Convenzione del 9 aprile 1996 ratificata con legge 9 ottobre 1997, n. 370 e modificata dal Protocollo del 13 giugno 2009 ratificato con legge 13 maggio 2011, n. 80, ha subito un cambiamento rilevante a seguito del decreto del Presidente della Federazione russa n. 585 dell’8 agosto 2023, con cui il governo russo ha sospeso unilateralmente l’efficacia di alcune disposizioni della Convenzione, in risposta a quelle che ha definito “azioni ostili” da parte di diversi Paesi. La sospensione riguarda specifici articoli e paragrafi del Protocollo aggiuntivo, mentre restano in vigore altre parti rilevanti, tra cui l’articolo 24 sulla eliminazione della doppia imposizione. In Italia, la disciplina interna sui redditi di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti, prevista dall’articolo 27, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce una ritenuta del 26% sui dividendi, riducibile se applicabili le aliquote convenzionali, come quella del 5% prevista dall’articolo 10 della Convenzione per le società che detengono direttamente almeno il 10% del capitale della società italiana distributrice e una partecipazione pari o superiore a 100.000 dollari USA. Nonostante la sospensione russa, né l’Italia né la Federazione Russa hanno notificato la denuncia formale prevista dall’articolo 30 della Convenzione, per cui l’accordo resta giuridicamente in vigore per il nostro Paese e prevale sulla normativa interna in base agli articoli 169 del TUIR e 75 del DPR n. 600/1973. Di conseguenza, in presenza delle condizioni stabilite dalla Convenzione, è ancora possibile applicare le aliquote ridotte sulle ritenute, come confermato dall’Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 206 del 7 agosto 2025.