Il 21 gennaio 2026 le Parti – ANPIT, UNICA, ATECA, CISAL TERZIARIO, CISAL – hanno siglato il Verbale di accordo del CCNL Servizi Ausiliari Integrati (Cod. CNEL V719), valido dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2029.
Le Parti hanno concordato un aggiornamento dei valori della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (P.B.N.C.M.) pari a 185 € (rif.par. livello D2), così ripartito:

  • 85 € da febbraio 2026;
  • 25 € da marzo 2027;
  • 25 € da dicembre 2027;
  • 25 € da febbraio 2028;
  • 25 € da dicembre 2028.

Di seguito le tabelle retributive aggiornate.

Livelli P.B.N.C.M. dal 01/02/2026 P.B.N.C.M. dal 01/03/2027 P.B.N.C.M. dal 01/12/2027 P.B.N.C.M. dal 01/02/2028 P.B.N.C.M. dal 01/12/2028
Dirigente 5.267,54 € 5.407,38 € 5.547,23 € 5.687,08 € 5.826,92 €
Quadro 2.612,04 € 2.681,38 € 2.750,73 € 2.820,08 € 2.889,42 €
A1 2.270,43 € 2.330,71 € 2.390,98 € 2.451,26 € 2.511,54 €
A2 2.041,82 € 2.096,03 € 2.150,24 € 2.204,45 € 2.258,65 €
B1 1.815,82 € 1.864,03 € 1.912,24 € 1.960,45 € 2.008,65 €
B2 1.643,72 € 1.687,35 € 1.730,99 € 1.774,63 € 1.818,27 €
C1 1.474,22 € 1.513,35 € 1.552,49 € 1.591,63 € 1.630,77 €
C2 1.358,61 € 1.394,68 € 1.430,75 € 1.466,82 € 1.502,88 €
D1 1.245,61 € 1.278,68 € 1.311,75 € 1.344,82 € 1.377,88 €
D2 1.125,00 € 1.150,00 € 1.175,00 € 1.200,00 € 1.225,00 €

Una tantum
A copertura del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione dell’indennità di vacanza contrattuale, le Parti hanno concordato il riconoscimento di una somma una tantum, che essendo risarcitoria non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR. La stessa sarà erogata in tre tranche:

    • marzo 2026;
    • settembre 2026;
    • aprile 2027

In caso di assunzione del dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’una tantum sarà riconosciuta in misura proporzionale ai mesi o frazioni di mese lavorati.

Livello Una tantum – marzo 2026 Una tantum – settembre 2026 Una tantum – aprile 2027
Dirigente 1.000,00 € 500,00 € 500,00 €
Quadro 500,00 € 250,00 € 250,00 €
A1 425,00 € 212,50 € 212,50 €
A2 375,00 € 187,50 € 187,50 €
B1 350,00 € 175,00 € 175,00 €
B2 300,00 € 150,00 € 150,00 €
C1 275,00 € 137,50 € 137,50 €
C2 250,00 € 125,00 € 125,00 €
D1 225,00 € 112,50 € 112,50 €
D2 200,00 € 100,00 € 100,00 €

Elemento perequativo mensile
Dal 1° febbraio 2026, i valori dell’elemento perequativo mensile restano confermati secondo le disposizioni del CCNL Servizi Ausiliari Integrati del 29 ottobre 2021, ad eccezione di quelli previsti per Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise poiché accorpati agli importi già spettanti per l’Abruzzo.

Livello Abruzzo, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise
Dirigente 180,24 €
Quadro 65,96 €
A1 59,19 €
A2 54,46 €
B1 – Op. Gestionale 50,40 €
B2 – Op. vendita cat. 1 46,57 €
C1 – Op. vendita cat. 2 43,19 €
C2 – Op. vendita cat. 3 40,93 €
D1 38,90 €
D2 37,55 €

Indennità di funzione corriere – 1° febbraio 2026

Le Parti hanno concordato l’indennità di funzione corriere, a ristoro dei maggiori disagi, rischi stradali e necessità di svolgimento di attività extraorario preparatorie od accessorie alle consegne o di ultimazione dell’orario di lavoro degli addetti alle consegne. Tale indennità, quale componente fissa della retribuzione degli addetti alle consegne con carattere di prevalenza e continuità (almeno 15 giorni solari nel mese), assorbe e sostituisce l’indennità variabile di mansione corriere prevista dal CCNL Servizi Ausiliari Integrati del 29 ottobre 2021.
L’indennità di funzione corriere compensa il disagio e le attività extraorario entro la media di 10 ore per mese, dovrà essere riconosciuta per tutte le mensilità contrattuali previste dal contratto (13), ed è utile alla maturazione delle retribuzioni indirette e del TFR.

Livelli Importo mensile
C1 75,00 €
C2 75,00 €
D1 70,00 €
D2 70,00 €

Al personale adibito alle attività di consegna senza carattere di continuità (fino a 14 giorni solari nel mese) non sarà dovuta nessuna indennità, poiché le mansioni svolte sono già comprese nel trattamento economico nazionale.
Part-time
Le Parti hanno stabilito, a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’aggiornamento delle seguenti maggiorazioni previste per il lavoro supplementare:

Descrizione del lavoro supplementare Se ‘in prolungato’* Se ‘in spezzato’**
Entro il 25% dell’orario di lavoro normale mensile 28% 31%
Oltre il 25% dell’orario di lavoro normale mensile ma entro il 25% della normale prestazione annua 31% 34%
In regime diurno in giorno di riposo 39%
In regime diurno in giorno festivo 41%
In regime notturno in giorno feriale 39% 42%
In regime notturno in giorno di riposo 42%
In regime notturno in giorno festivo 49%

*Prolungato: Prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
**Spezzato: Prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese.

Maggiorazione della retribuzione del 10% a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa (maggiorazione già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R).
Maggiorazioni lavoro straordinario valide dal 1° febbraio 2026
Dal 1° febbraio 2026, il limite annuo per il lavoro straordinario è fissato in 250 ore.

Descrizione  Se ‘in prolungato’* Se ‘in spezzato’**
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 settimanali 25% 28%
Oltre le 10 ore giornaliere o 48  settimanali 28% 31%
In regime diurno in giorno di riposo 36%
In regime diurno in giorno festivo 41%
In regime notturno in giorno feriale 36% 39%
In regime notturno in giorno di riposo 41%
In regime notturno in giorno festivo 46%

*Prolungato: Prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
**Spezzato: Prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese.
Previdenza complementare
Dal 1° febbraio 2026, la quota aggiuntiva aziendale mensile al Fondo di previdenza scelto dal lavoratore sarà pari all’1,5% della P.B.N.C.M.; in caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria, saranno applicate le relative contribuzioni di riferimento.
Altri permessi – 1° febbraio 2026

Permessi straordinari per documentate visite mediche del lavoratore o familiari a carico 6 ore annue; il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Permessi straordinari per conciliazione esigenze vita-lavoro 20 ore annue per il lavoratore genitore di un figlio di età inferiore a 12 anni che documenti la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino, inserimento all’asilo nido, scuola dell’infanzia, ecc.
Il diritto a richiedere tali permessi straordinari decorre al 50% dopo un anno di anzianità di servizio compiuta e al 100% decorsi due anni di anzianità di servizio compiuta presso l’azienda. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute (o abilitate al rilascio di titoli di studio legali), corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, potranno richiedere, per la preparazione degli esami, di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un massimo di 3 anni (dunque 120 ore totali nel triennio); a richiesta del lavoratore, nel medesimo anno solare, potranno essere utilizzate 60 ore di permesso straordinario, fermo restando il limite massimo complessivo di 120 ore nel triennio.