Con il Messaggio 1343/2026, l’INPS interviene a chiarire l’operatività della misura introdotta dalla Manovra 2026, rendendo effettivamente fruibile per i datori di lavoro lo sgravio contributivo del 50% anche nel periodo di affiancamento successivo al rientro dalla maternità.

L’intervento si inserisce nel solco della disciplina già prevista dalla legge di bilancio 2026, ma introduce un elemento di continuità rilevante: la possibilità di prolungare il beneficio contributivo oltre il periodo di assenza della lavoratrice, accompagnando la fase di reinserimento.

Il risultato è una misura che non si limita più alla sostituzione “secca”, ma copre anche il passaggio operativo tra lavoratrice assente e lavoratore sostituto.

Estensione dello sgravio al periodo di affiancamento
La novità centrale riguarda il nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 del D.Lgs. 151/2001, che consente di prolungare il contratto di sostituzione per un periodo di affiancamento, entro il limite temporale del primo anno di vita del figlio.

In questo arco temporale, il datore di lavoro può continuare ad applicare lo sgravio contributivo del 50% sulla quota a proprio carico, anche dopo il rientro della lavoratrice.

Dal punto di vista tecnico, non si tratta di una nuova agevolazione autonoma, ma della prosecuzione della medesima causale sostitutiva già attivata durante l’assenza. Questo passaggio è essenziale: il beneficio resta unitario e agganciato al rapporto originario.

Requisito dimensionale: il limite dei 20 dipendenti
L’INPS conferma che l’unico requisito strutturale da verificare è quello dimensionale: il datore di lavoro deve occupare meno di 20 dipendenti al momento dell’assunzione del lavoratore sostituto.

Questo criterio resta invariato anche nel caso di proroga per affiancamento.

Nei rapporti di somministrazione, il parametro occupazionale va verificato in capo all’utilizzatore, in linea con l’impostazione già consolidata della prassi amministrativa.

Non emergono quindi nuovi requisiti, ma una continuità piena con il regime già noto.

Durata del beneficio e limiti temporali
Il perimetro temporale resta quello già fissato dalla normativa:

lo sgravio è riconosciuto fino al compimento di un anno di età del figlio
in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare

L’affiancamento può quindi collocarsi esclusivamente entro questo limite, senza possibilità di estensione ulteriore.

Questo elemento evita interpretazioni estensive: il legislatore ha voluto ampliare la funzione del beneficio, non la sua durata massima.

Modalità operative e gestione INPS
Sul piano operativo, il Messaggio INPS chiarisce che non è richiesta una nuova procedura.

Il datore di lavoro continua a utilizzare gli strumenti già previsti per le assunzioni in sostituzione, mantenendo:

la medesima causale sostitutiva
il codice di autorizzazione 9R
le modalità di recupero contributivo già in uso

Resta fermo l’obbligo di attestare:

la sussistenza del requisito dimensionale
la natura effettivamente sostitutiva del rapporto

Questo passaggio è tutt’altro che formale: in caso di verifica, sarà necessario dimostrare la continuità tra sostituzione e affiancamento.

Valutazione operativa della misura
La scelta del legislatore e dell’INPS va letta in chiave funzionale: si supera una rigidità storica del sistema, che interrompeva il rapporto agevolato proprio nel momento più delicato, cioè il rientro in azienda.

Dal punto di vista organizzativo, la misura:

riduce il costo del lavoro nella fase di passaggio
consente una trasmissione strutturata delle competenze
favorisce il reinserimento graduale della lavoratrice

Resta però un limite evidente: la platea è ristretta alle imprese sotto i 20 dipendenti, lasciando fuori una parte significativa del tessuto produttivo.

Se l’obiettivo è realmente la conciliazione vita-lavoro e la continuità organizzativa, questa soglia dimensionale potrebbe diventare, nel medio periodo, un elemento critico da rivedere.