📘 Oggetto
Tassazione fringe benefit veicoli aziendali ad uso promiscuo: chiarimenti sulle regole fiscali alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa 2025.
🧾 Riferimenti normativi
• Art. 51 del TUIR – DPR n. 917/1986
• Legge n. 207/2024 – Legge di bilancio 2025
• Decreto-legge n. 19/2025
• Legge n. 60/2025 – conversione del d.l. 19/2025

🔍 1. Regime ordinario (art. 51 TUIR)
L’art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR prevede:
• Tassazione forfettaria per l’uso promiscuo di veicoli aziendali:
25 % del costo chilometrico (per 15.000 km annui) secondo le tariffe ACI.

🆕 2. Novità dal 2025 – Legge n. 207/2024
Per i veicoli:
• immatricolati dal 1° gennaio 2025
• assegnati e contrattualizzati da tale data
➡ si applica il nuovo regime:

Tipo veicolo Percentuale fringe benefit
Tutti (tranne sotto) 50 %
Elettrici (full electric) 10 %
Ibridi plug-in 20 %

🛑 3. Regime transitorio – D.l. n. 19/2025, art. 6, c. 2-bis
Restano soggetti al vecchio regime (25 %):
• Veicoli assegnati tra 1/7/2020 e 31/12/2024
• Veicoli ordinati entro il 31/12/2024, anche se:

o consegnati tra 1/1 e 30/6/2025
o contrattualizzati nel 2025
Eccezione favorevole:
Se il veicolo è elettrico o plug-in → si può applicare 10 % o 20 % anche se ordinato nel 2024 ma consegnato nel 2025.

🔁 4. Proroga o riassegnazione del veicolo
• Proroga del contratto originario:
➤ mantiene il regime già applicato.
• Nuova assegnazione a altro dipendente:

o Se consegna entro il 30/6/2025 → vecchio regime
o Se dopo il 30/6/2025 → si valuta secondo:

 data di immatricolazione
 tipo di veicolo
→ può rientrare nel nuovo regime (50/20/10 %)
📌 Tabella riepilogativa

Caso Regime fringe benefit
Veicolo nuovo (imm. e contratto dal 2025) 50 % o 20 % o 10 %
Veicolo consegnato entro il 2024 Vecchio (25 %)
Veicolo ordinato 2024 ma consegnato entro 30/6/2025 Vecchio (25 %)
Veicolo ordinato 2024, consegnato 2025 ma elettrico o plug-in Nuovo regime agevolato
Proroga contratto Stesso regime di partenza
Nuova assegnazione post 30/6/2025 Dipende da data/tipo veicolo