L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 194 del 28 ottobre 2026, non una sentenza, chiarisce che l’assegnazione di azioni può restare fiscalmente agevolata anche prevedendo un’anzianità minima ed escludendo i vertici, purché i criteri siano oggettivi e senza favoritismi individuali. L’art. 51, comma 2, lett. g), D.P.R. 917/1986 (TUIR) prevede l’esenzione fino a 2.065,83 euro annui, subordinata anche ai vincoli sulla cessione prima del triennio e sul riacquisto da parte dell’emittente o del datore.