Il Decreto “Cura Italia”

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 non conteneva alcuna norma riguardante il contratto a tempo determinato, soltanto in sede di conversione del decreto ad opera della L. n. 27 del 24 aprile 2020, è stato introdotto l’art. 19-bis

L’art. 19-bis prevede che: “Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli  articoli da 19 a 22  del  presente  decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  è consentita la possibilità, in deroga alle  previsioni  di  cui  agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.”.

art 20, comma 1 lettera c), che non possano instaurarsi contratti a tempo determinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.”.

art. 21, comma 2, prevede in particolare al primo alinea che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”

art. 32, comma 1 lettera c), prevede infine che non possa farsi ricorso alla somministrazione a tempo determinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro”

Se si procede quindi ad un confronto tra l’art. 19-bis della L. n. 27/2020 e le norme sopra richiamate del D. Lgs. n. 81/2015, si nota come, in considerazione dell’emergenza epidemiologica (che può anche essere interpretata come per tutta la durata della pandemia), è consentito ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salaria per casuale COVID-19 (C.I.G.O, C.I.G.D, Assegno Ordinario in capo al F.I.S. ed ai Fondi di Solidarietà Bilaterale) assumere personale con contratti a tempo determinato, procedere con proroghe e rinnovare gli stessi in deroga alle previsioni dell’art. 19bis.

E’ da precisare che l’art. 19-bis della L. n. 27/2020 è tuttora vigente.

 

 

Decreto “Rilancio”

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – art. 93

all’art. 93 ha previsto che “In deroga all’articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile  rinnovare  o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”.

Premesso quanto sopra, il decreto “Rilancio” ha consentito l’instaurazione, la proroga o il rinnovo di un contratto a termine senza ricorso ad una delle causali oltre i 12 mesi  a condizione che il contratto di lavoro fosse in essere alla data del 23 febbraio 2020 e che la durata dello stesso fosse terminata al 30 agosto 2020. (INL nota n. 160 del 3 giugno 2020)

È rimasta in vigore fino al 14 agosto 2020.

 

 

Conversione del Decreto “Rilancio”

La L. n. 77 del 17 luglio 2020, in vigora dal 19 luglio 2020, ha convertito con modifiche il decreto “Rilancio” e, all’art. 93, ha introdotto il comma 1 bis

Il comma 1 bis ha previsto – si usa il passato perché, fortunatamente, la norma ha avuto vita molto breve ed ha cessato di produrre effetti dal 15 agosto 2020 – che “Il termine dei contratti di lavoro degli  apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno  2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”.

La norma ha introdotto la c.d. proroga ope legis, disponendo la proroga automatica dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato professionalizzante per una durata pari alla sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza del COVID-19 e altro (ferie).

È rimasta in vigore fino al 14 agosto 2020.

 

 

Decreto “Agosto”

D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – entrato in vigore il 15 agosto 2020.

All’art. 93, comma 1, nella versione del D.L. n. 104/2020 prevede che: “In  conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo  21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre 2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81.”

Premesso quanto sopra il DL Agosto ha concesso la proroga acusale anche oltre i dodici mesi ha eliminato il riferimento ai contratti in essere al 23 febbraio 2020, ha dato la possibilità  di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga alla disciplina “acausale” fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il limite di tale proroga o rinnovo che oltre i 12 mesi e rimanendo sempre circoscritta alla durata massima del contratto di 24 mesi in totale, per quanto al termine dei 31/12/20 l’INL con 713 del 16/9/20, specifica che “sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.”

L’I.N.L. si sofferma poi sul significato della proroga ai sensi del D.L. n. 104/2020 è specifica come la stessa debba essere considerata neutrale rispetto alle ordinarie quattro proroghe previste dal D. Lgs. n. 81/2015. L’Ispettorato chiarisce infatti come “… laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi …sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.”.

[Il decreto “Agosto” abroga il comma 1-bis dell’art. 93 riguardante la proroga ope legis, con la conseguenza che la proroga automatica intervenuta durante la breve vigenza della disposizione sia considerata neutrale rispetto alla durata complessiva dei 24 mesi.]

 

 

La legge di bilancio per il 2021

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che ha previsto al comma 279 dell’art. 1

“All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».”

La norma opera semplicemente un differimento al 31 marzo p.v. del termine entro il quale formalizzare le proroghe o i rinnovi in deroga all’ordinaria disciplina sul contratto a termine.

 

 

 

Decreto Sostegni

Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 che ha previsto all’art.  17

Il nuovo articolo 93, del decreto legge Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), così come riscritto dall’articolo 17, del decreto legge Sostegni, prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2021, per una sola volta, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 (causalità).
Oltres all’abrogazione temporanea dell’obbligo di indicare la causale, nella norma emergenziale sono previste altre deroghe alla normativa ordinaria.
In particolare, la proroga avvenuta durante la vigenza della norma emergenziale non dovrà essere computata nel massimale previsto dalla normativa di riferimento, cioè non dovrà rientrare nel limite delle quattro proroghe a disposizione del datore di lavoro. Inoltre, viene sospesa anche la regola che dispone, in caso di rinnovo di un contratto a tempo determinato, una vacanza contrattuale (cd. «Stop & go») di almeno 10 o 20 giorni dal precedente contratto a termine, a seconda che il contratto, appena terminato, sia stato di una durata sino a sei mesi, ovvero superiore ai sei mesi.
La mancata obbligatorietà, nell’applicazione di queste regole (obbligo di motivazione, numero proroghe e «Stop & go»), può avvenire solo una volta con il medesimo lavoratore e questo limite avrà efficacia dalla vigenza del decreto “Sostegni”, senza tener conto di eventuali rinnovi o proroghe sulle quali l’agevolazione sia stata già utilizzata, in virtù delle precedenti disposizioni emanate, in tal senso, dal 15 agosto 2020.
Ricordo, infine, che la disposizione agevolante prevede due limiti di durata:
a) il contratto a termine agevolato (rinnovo o proroga) non potrà superare i 12 mesi;
b) la durata massima complessiva, tra tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi con il lavoratore, non potrà essere superiore ai 24 mesi.