Con la Risposta n. 7/E del 15 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sul trattamento fiscale agevolato delle mance ricevute dai lavoratori nei pubblici esercizi. Il punto centrale è che non è necessario che il lavoratore sia formalmente dipendente della struttura ricettiva: è sufficiente che operi nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se tramite contratti di somministrazione o distacco. La struttura presso cui lavora dovrà comunque trattenere e versare un’imposta sostitutiva del 5%, purché le mance non superino il 25% del reddito annuale del lavoratore, il cui reddito complessivo da lavoro dipendente non superi i 50.000 euro. Questo regime, previsto dai commi 58-62 della Legge di Bilancio 2023, si applica esclusivamente al settore privato e include anche le liberalità pagate con strumenti elettronici. L’imposta agevolata è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta da parte del lavoratore. Tali somme non rientrano nella base imponibile per i contributi previdenziali, per l’assicurazione INAIL e per il TFR, ma contano ai fini di detrazioni e benefici legati al reddito. Già nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 l’Agenzia aveva precisato che i requisiti fondamentali per accedere al regime agevolato sono: lavorare nel comparto privato, avere un reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro e non aver rinunciato per iscritto alla tassazione sostitutiva. La stessa Risposta n. 7/E/2025 chiarisce che anche le agenzie di somministrazione o i datori di lavoro distaccanti devono trattenere l’imposta se le mance vengono versate dal cliente direttamente alla struttura. Serve quindi un sistema di comunicazione tra la struttura ospitante e il datore effettivo del lavoratore, affinché siano correttamente assolti gli obblighi fiscali.