L’APE sociale è disciplinata dall’articolo 1, comma 179, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che richiede, tra gli altri requisiti, lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro.
Sul significato concreto di tale requisito interviene la Ordinanza 1° febbraio 2026, n. 2107 della Corte di Cassazione, con un chiarimento rilevante.
La Corte stabilisce che i requisiti di disoccupazione devono essere riferiti all’ultimo rapporto di lavoro significativo, cioè quello a tempo indeterminato o a termine di durata superiore a sei mesi.
Di conseguenza, eventuali rioccupazioni successive di durata inferiore a sei mesi non interrompono lo stato di disoccupazione utile ai fini dell’APE sociale.
Il principio è operativo: i rapporti brevi non incidono sul diritto, perché non modificano la condizione sostanziale di disoccupazione richiesta dalla norma.
Ne deriva una conseguenza chiara: il lavoratore non perde l’accesso all’APE sociale se, dopo la cessazione del rapporto principale, svolge attività lavorative temporanee e di breve durata.
La Ordinanza 1° febbraio 2026, n. 2107 della Corte di Cassazione rafforza quindi un’interpretazione sostanziale della disoccupazione, evitando che lavori occasionali o brevi compromettano il diritto alla prestazione.