La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 25 febbraio 2026, n. 4198, affronta il tema del trasferimento del lavoratore nell’ambito di un rapporto di lavoro svolto presso il sito di un committente in regime di appalto.

Uno degli argomenti trattati ha un  profilo di particolare interesse, relativo alla configurabilità dell’incompatibilità ambientale (mancato gradimento del soggetto da parte della committente) quale ragione organizzativa idonea a giustificare il trasferimento del lavoratore. Sul punto la Cassazione richiama un orientamento consolidato, secondo cui la situazione di conflittualità o disfunzione all’interno dell’ambiente di lavoro può integrare una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ai sensi dell’art. 2103, c.c., legittimando il trasferimento del dipendente.

L’incompatibilità ambientale può costituire una ragione organizzativa idonea a legittimare il trasferimento anche quando non sia imputabile a una colpa del lavoratore. Ciò che rileva, infatti, è l’esistenza di una situazione oggettiva di disfunzione o di conflitto che incida negativamente sul normale svolgimento dell’attività produttiva.

Nel caso di specie tale situazione era stata individuata nella revoca del gradimento della lavoratrice da parte della società committente del servizio in appalto, la quale aveva ritirato il badge necessario per accedere allo stabilimento: secondo la Cassazione, tale circostanza può legittimamente essere considerata una ragione organizzativa idonea a giustificare il mutamento della sede lavorativa, in quanto il datore di lavoro appaltatore deve poter adottare le misure organizzative necessarie per evitare ripercussioni negative sul rapporto con il committente e, più in generale, sulla propria attività produttiva.