L’Apprendistato è un rapporto di lavoro in cui le datore di lavoro e lavoratore, assumono reciprocamente degli obblighi; l’obbiettivo è lo svolgimento da parte dell’apprendista di un preciso percorso formativo di crescita culturale e di sviluppo professionale.

L’instaurazione di un rapporto di apprendistato consente all’impresa di usufruire di importanti benefici contributivi e retributivi previsti dalla normativa in materia.

 

In base alla nuovo D.Lgs 81/2015 (Jobs Act), che ha rivisto la disciplina dell’apprendistato il contratto è a tempo indeterminato e può durare da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 5 anni, in relazione alla tipologia contrattuale, al settore produttivo e al CCNL applicato, al termine del quale il lavoratore raggiungerà l’inquadramento per il quale si è formato.

 

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione autorizzate è stabilito dall’articolo 42, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015.

Pertanto il datore di lavoro deve rispettare, rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, il rapporto di 3 a 2.

Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%.

In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti.

Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.

Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, la norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

 

La formazione interna aziendale, deve essere seguita dal tutor, deve essere organizzata e documentata in modo adeguato e deve seguire in primo luogo i criteri di cui all’allegato “A”della Deliberazione Regione n.2258 del 01/08/2014.

 

Il contratto di apprendistato ha anche una serie di vantaggi quali:

– l’articolo 42, comma 4 del Jobs Act a prevedere la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto al termine del periodo di apprendistato, senza alcuna penale. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

– Per i periodi di formazione svolti “in aula” e all’interno dell’azienda la misura della retribuzione spettante all’apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante in relazione ai periodi di ordinaria attività lavorativa.

– riduzione dell’aliquota contributiva a carico dell’azienda e del lavoratore, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore, per le aziende con più di 9 dipendenti, è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è dell’1,50% per il primo anno del 3% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno. Infine, si evidenzia che, in linea di continuità con la previgente disciplina, i benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per quanto riguarda il lavoratore l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84%, invece di 9,19% o 9,49%

– la Legge di Bilancio 2017, poi prorogata, ha introdotto l’esonero in misura integrale dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo annuo di euro 3.250,00, per le assunzioni, anche in rapporto di apprendistato, effettuate fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, di studenti che hanno svolto per il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.

– Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti, così come per il calcolo della forza lavoro per i licenziamenti.

– Il dipendente assunto con contratto di apprendistato può essere inquadrato “retributivamente” fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

– Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

 

 

Queste sono le tipologie di contatti di apprendistato che si possono stipulare con i giovani dai 15 ai 29 anni previste dal D.Lgs. 81/2015

 

 

  • Art. 43 – Apprendistato per la “Qualifica e il Diploma professionale”, e anche per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione inquadrato come apprendistato di I livello.

 

– DESTINATARI: giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 (24 anni e 364 giorni)

 

– CHI PUO’ ASSUMERE: imprese di tutti i settori produttivi attraverso le (Scuole/università…) gli enti promotori.

 

– DURATA DEL CONTRATTO:

la durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi

la durata massima è stabilita in funzione del titolo di studio da conseguire:

  1. 3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale –corsi triennali di IFP
  2. 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale –corso quadriennale
  3. 4 anni per il diploma di istruzione secondaria superiore
  4. 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6 Dlgs n.226/2005
  5. 1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale, nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente
  6. 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore – corso IFTS

 

facoltà di prorogare di un anno il contratto di apprendistato:

  1. dei giovani che hanno concluso positivamente il percorso formativo e conseguito il titolo di studio per lo sviluppo di ulteriori competenze
  2. dei giovani che non hanno concluso positivamente il percorso formativo per consentire il conseguimento del titolo di studio

 

Il Dlgs n.150/2015 all’art. 32 , prevede, a titolo di sperimentazione per le assunzioni con questo tipo di contratto fino al 2020, i seguenti sgravi:

  1. a) Non trova applicazione il contributo di licenziamento (art.2, commi 31 e 32 L. n.92/2012)
  2. b) L’aliquota contributiva del 10% (art.1, comma 773 L. n.296/2006), è ridotta al 5%
  3. c) È riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASPI (art. 42, comma 6 DLgs n. 81/2015) e dello 0,30% previsto dall’art.25 L. n.845/1978)

 

 

  • Art. 44 – Apprendistato “Professionalizzante e/o di Mestiere”. Tale tipo di apprendistato è inquadrato come apprendistato di II livello.

 

– DESTINATARI: giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 30 (29 anni e 364 giorni)

 

– CHI PUO’ ASSUMERE: imprese di tutti i settori produttivi

 

– DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni, elevabili a 5 per particolari profili professionali nell’ambito dell’artigianato

 

 

 

  • Art. 47 c. 4 – La nuova disciplina rende, altresì, possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti d’età, i lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione). Tale tipo di apprendistato è inquadrato come apprendistato di II livello.

 

– DESTINATARI: lavoratori disoccupati , o destinatari di un trattamento di disoccupazione o di mobilità con qualsiasi età

 

– CHI PUO’ ASSUMERE: imprese di tutti i settori produttivi

 

– DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni, elevabili a 5 per particolari profili professionali nell’ambito dell’artigianato

 

 

 

 

  • Art.45 – Apprendistato di “Alta formazione e Ricerca ” (III livello) per giovani il finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e i percorsi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

 

– DESTINATARI: giovani che hanno compiuto i 18 anni di età e fino al compimento dei 30 (29 anni e 364 giorni) in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

 

– CHI PUO’ ASSUMERE: imprese di tutti i settori produttivi. Questa tipologia di contratto di apprendistato è finalizzata al conseguimento di una laurea, del dottorato di ricerca, di diplomi relativi a percorsi di ITS o allo svolgimento di attività di ricerca o praticantato per l’accesso a professioni ordinistiche.

 

– DURATA DEL CONTRATTO: non può essere inferiore a sei mesi e non può superare la durata del percorso formativo necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento degli obiettivi di una ricerca