Artigiani e commercianti: contribuzione 2023

Prosegue il graduale riallineamento delle aliquote contributive pensionistiche della gestione artigiani e commercianti all’aliquota del 24% applicata alla generalità dei soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

Ne deriva che, per l’anno 2023:

  • resta ferma al 24% l’aliquota contributiva per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • aumenta al 23,25% la quota dovuta per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali l’aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento della soglia del 24%;
  • continua ad applicarsi la riduzione del 50% per gli over 65 già pensionati, a norma di quanto disposto dall’art. 59, comma 15, della L. n. 449/97;
  • il contributo di maternità resta fermo a € 0,62 mensili;
  • per i soli iscritti alla Gestione commercianti, a favore dei quali è stato introdotto un indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, è dovuta un’aliquota aggiuntiva dello 0,48%.

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra gennaio 2021 – dicembre 2021 e gennaio 2022 – dicembre 2022 resa nota dall’Istat, per il 2023 il reddito minimo annuo ai fini del calcolo del contributo Ivs è pari a € 17.504,00.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano essere pari a

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 23,25% 23,73%

La riduzione contributiva al 23,25 % (artigiani) e 23,73% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €4.208,40 €4.292,42
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €4.077,12 €4.161,14

 

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €350,70 €357,70
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €339,76 €346,76

N.B. Gli esercenti l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale

Il contributo dovuto per la quota eccedente il predetto minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile di € 52.190,00 e per i redditi superiori a tale importo è il seguente:

Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24% 24,48%
superiore a € 52.190,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25% 24,73%

N.B. Il contributo in argomento, sommato a quello sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023.

Massimale imponibile di reddito annuo

La quota di reddito eccedente € 52.190,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi; ne deriva che, per il 2023, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a € 86.983,00, con riferimento a ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non all’impresa stessa.

N.B. I i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data, mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2023, a € 113.520,00 (massimale non è frazionabile mensilmente).

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €21.223,85 €21.641,37
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €20.571,48 €20.989,00

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €27.858,10 €28.403,00
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €27.006,70 €27.551,60

 

Regime contributivo agevolato

Con la legge di Bilancio 2023 è stato portato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito per l’accesso al regime fiscale agevolato, consistente nella riduzione contributiva del 35%, per i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

Coloro che intraprendono una nuova attività nell’anno in corso, e che intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Modalità e termini di versamento

I contributi sono versati mediante F24, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.