Riepilogo delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2026:
Aliquote agevolative 2026 nel settore lavoro
| Voce retributiva / regime | Aliquota agevolata 2026 | Riferimento normativo |
| Incrementi retributivi da rinnovi CCNL 2024-2026 | 5% | Legge di Bilancio 2026 / Circolare 2/E Agenzia Entrate – Comma 7 |
| Premi di risultato | 1% (norma specifica su premi) | Legge di Bilancio 2026 (piano premi) – Comma 9 |
| Maggiorazioni e indennità lavoro notturno/festivo/turni | 15% | Commi 10-12, Legge di Bilancio 2026 |
| Trattamento integrativo speciale turismo-alberghiero, somministrazione e termale | 15% delle retribuzioni lorde agevolate | Commi 18-21, Legge di Bilancio 2026 |
- Incrementi retributivi da rinnovi CCNL 2024-2026 (5%)
Contratti rinnovati con aumenti: la mappa dei CCNL 2024-2026
Tassazione ridotta su rinnovi contrattuali 2024-2026, sui premi di risultato (anche per la partecipazione agli utili) e sconto IRPEF sulle azioni ai dipendenti.
Quali sono i più importanti:
| Settore | CCNL | Accordo/rinnovo (data) | Tranche nel 2026 (decorrenza) | Doc ufficiale |
| Commercio / Terziario | Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) | Ipotesi 22/03/2024 | Aumenti a tranche con impatti anche nel 2026 (nel pacchetto economico fino a vigenza 03/2027) (ucer.camcom.it) | CCNL (ucer.camcom.it) |
| Cooperazione di consumo / GDO cooperativa | Distribuzione Cooperativa | Ipotesi 29/03/2024 | Aumenti a tranche con impatti anche nel 2026 (secondo tabelle del rinnovo) (UILTuCS) | CCNL (UILTuCS) |
| Turismo / Pubblici esercizi | Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo | Ipotesi 05/06/2024 | Piano incrementi con tranche anche nel 2026 (paga base nazionale “giu-26” nelle tabelle) (Legacoop Nazionale) | CCNL (Legacoop Nazionale) |
| Edilizia (Industria/Coop) | Edilizia – Industria e Cooperative | Ipotesi (decorrenza 01/02/2025) | Tranche esplicita dal 01/03/2026 (Filca CISL) | CCNL (serviziallastrada.it) |
| Edilizia (Artigianato/PMI) | Edilizia Artigianato e PMI | Rinnovo 2025 (testo armonizzato) | Aumenti distribuiti su step con impatti anche nel 2026 (vigenza fino al 2026) (Filca CISL) | CCNL (Filca CISL) |
| Metalmeccanica (Industria) | Metalmeccanici industria e installazione impianti | Ipotesi 22/11/2025 | Tranche esplicita dal 01/06/2026 (fim-cisl.it) | CCNL (federmeccanica.it) |
| Metalmeccanica (Artigianato/PMI) | Area Meccanica Artigianato | Ipotesi 19/11/2024 | Tranche esplicite 01/03/2026 e 01/11/2026 | CCNL (Cnel) |
| Chimica/Farmaceutica (Industria) | Chimico-farmaceutico | Ipotesi 15/04/2025 (vigenza 2025–2028) | Tranche prevista con decorrenza 01/07/2026 (cnel.it) | CCNL (cnel.it) |
| Gomma-Plastica (Industria) | Gomma e Materie Plastiche | Rinnovo 2026–2028 (comunicato 12/2025) | Prima tranche gennaio 2026 (cnel.it) | CCNL (cnel.it) |
| Trasporti / Logistica | Logistica, Trasporto Merci e Spedizione | Rinnovo 2024 (vigenza fino 12/2027) | Tabelle incrementi con step 01/01/2026 (CNA Modena) | CCNL (CNA Modena) |
| Grafici/Editoriali | Grafici-Editoriali (Industria) | CCNL 2024–2026 | Tranche nel 2026 prevista nel piano economico fino a fine vigenza (cnel.it) | CCNL (cnel.it) |
| Studi professionali | Studi e attività professionali (Confprofessioni) | Intesa 02/2024 – tabelle 2024–2026 | Tabelle con step che arrivano anche al 2026 (Confprofessioni) | CCNL (Confprofessioni) |
Come incidono gli aumenti in busta paga
Gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali incidono sulla retribuzione base e si riflettono sulle mensilità ordinarie, sulla tredicesima e sull’eventuale quattordicesima. In presenza di meccanismi di assorbimento, possono compensare superminimi individuali già riconosciuti.
La disciplina fiscale degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL 2024-2026 è stata coordinata dalla Circolare 24 febbraio 2026, n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, che interpreta le disposizioni della legge di bilancio 2026 in materia di imposta sostitutiva ridotta al 5% sugli aumenti contrattuali e sui premi di risultato.
Contestualmente, con il Comunicato 24 febbraio 2026, l’Agenzia ha fornito un riepilogo operativo per imprese e sostituti d’imposta, chiarendo l’ambito oggettivo della misura.
L’intervento non è generico: definisce in modo puntuale chi può applicare l’aliquota sostitutiva, su quali somme, entro quali limiti e con quali modalità operative.
Ambito oggettivo: quali somme possono essere tassate al 5%
La Circolare distingue tre categorie di somme agevolabili:
| Tipologia | Descrizione tecnica | Condizione |
| Incrementi tabellari da rinnovo CCNL 2024-2026 | Aumenti retributivi previsti da accordi collettivi nazionali rinnovati nel triennio | Devono essere espressamente riconducibili al rinnovo contrattuale |
| Premi di risultato | Somme collegate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione | Devono essere disciplinati da accordo aziendale o territoriale depositato |
| Partecipazione agli utili | Somme correlate ai risultati economici dell’impresa | Devono rispettare i criteri già previsti dalla normativa sui premi |
Restano esclusi superminimi individuali non contrattuali, aumenti ad personam non riconducibili al rinnovo, indennità occasionali e arretrati non qualificabili come incremento strutturale.
Ambito soggettivo: chi può beneficiare
La tassazione sostitutiva al 5% si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che:
| Requisito | Contenuto |
| Reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente | Non superiore a 80.000 euro |
| Rapporto di lavoro | Dipendente del settore privato (esclusi pubblici dipendenti) |
| Opzione | Il lavoratore non deve rinunciare espressamente al regime sostitutivo |
Il limite reddituale va verificato con riferimento al reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria nell’anno precedente a quello di percezione delle somme.
Limiti economici dell’agevolazione
La Circolare precisa che l’imposta sostitutiva al 5% si applica entro un limite massimo annuo lordo di 3.000 euro, elevabile a 4.000 euro in presenza di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo la disciplina già prevista per i premi di risultato.
| Massimale agevolabile | Condizione |
| 3.000 euro annui | Regola ordinaria |
| 4.000 euro annui | Coinvolgimento paritetico certificato |
Le somme eccedenti il limite restano assoggettate a tassazione IRPEF ordinaria.
Modalità operative per il sostituto d’imposta
La Circolare 2/E chiarisce che:
– l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta;
– le somme devono essere evidenziate separatamente in cedolino;
– il regime si applica al momento dell’erogazione secondo il principio di cassa;
– occorre corretta esposizione nella Certificazione Unica e nel modello 770.
In caso di erogazione di arretrati relativi a rinnovi contrattuali, l’agevolazione si applica solo se tali somme costituiscono incremento retributivo riconducibile al rinnovo 2024-2026.
Azioni ai dipendenti: chiarimenti specifici
La Circolare 2/E chiarisce che lo sconto IRPEF sulle azioni assegnate ai dipendenti si applica nel rispetto dei limiti di valore già previsti dall’articolo 51 del TUIR e che l’eventuale differenza eccedente resta imponibile.
Sintesi tecnica applicativa
| Elemento | Regola |
| Aliquota sostitutiva | 5% |
| Limite reddituale lavoratore | 80.000 euro |
| Massimale somme agevolate | 3.000 / 4.000 euro |
| Settore ammesso | Privato |
| Decorrenza | Erogazioni nel periodo 2024-2026 |
| Soggetto applicatore | Datore di lavoro sostituto d’imposta |
Restano, altresì, escluse dall’ambito applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Con riferimento all’ambito applicativo dell’imposizione agevolata, in considerazione del dettato normativo, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
- Caratteristiche dell’agevolazione PREMI DI RISULTATO (1%)
| Elemento | Specifiche |
| Tipo di incentivo | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali su premi di risultato e partecipazione agli utili |
| Percentuale | 1% |
| Ambito di applicazione | Premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione; somme erogate a titolo di partecipazione agli utili ai sensi dell’art. 1, commi 182-189, L. 208/2015 |
| Periodo di validità | Premi e utili erogati negli anni 2026 e 2027 |
| Limite massimo agevolabile | 5.000 € lordi annui |
| Requisito reddituale lavoratore | Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente ≤ 80.000 € |
| Ambito soggettivo | Lavoratori dipendenti del settore privato |
| Condizione formale | Accordo collettivo aziendale o territoriale depositato presso il Ministero del Lavoro |
| Non concorre alla formazione del reddito | No, è reddito ma assoggettato a imposta sostitutiva (non entra nell’IRPEF progressiva) |
| Applicazione | Operata dal sostituto d’imposta in busta paga; il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo |
Riferimento normativo: art. 1, comma 9, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che modifica l’art. 1, comma 182, L. 208/2015 riducendo l’aliquota all’1% per il 2026-2027.
- Maggiorazioni e indennità lavoro notturno/festivo/turni (15%)
| Elemento | Specifiche |
| Tipo di incentivo | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali su specifiche maggiorazioni e indennità |
| Percentuale | 15% |
| Ambito di applicazione | Maggiorazioni per lavoro notturno; lavoro festivo; lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale; indennità di turno e altre indennità collegate a prestazioni organizzate su turni |
| Periodo di validità | Periodo d’imposta 2026 |
| Limite massimo agevolabile | 1.500 € annui di somme agevolabili |
| Requisito reddituale lavoratore | Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente ≤ 40.000 € |
| Ambito soggettivo | Lavoratori dipendenti del settore privato |
| Esclusioni | Non si applica a somme che costituiscono retribuzione ordinaria anche se denominate indennità |
| Non concorre alla formazione del reddito | No, è reddito ma assoggettato a imposta sostitutiva (non entra nell’IRPEF progressiva) |
| Applicazione | Operata dal sostituto d’imposta in busta paga; possibile rinuncia del lavoratore |
Riferimento normativo: art. 1, commi 10-12, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
- Trattamento integrativo speciale turismo-alberghiero, somministrazione e termale*
La Legge di Bilancio 2026 introduce una misura dedicata ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo, somministrazione e termale attraverso un “trattamento integrativo speciale” pari al 15% sulle retribuzioni lorde riferite a:
- lavoro notturno;
- lavoro straordinario svolto nei giorni festivi;
- prestazioni analoghe previste dal contratto collettivo di settore.
Caratteristiche dell’agevolazione turismo
| Elemento | Specifiche |
| Tipo di incentivo | Trattamento integrativo speciale |
| Percentuale | 15% delle retribuzioni lorde riferite alle prestazioni agevolate |
| Ambito di applicazione | Lavoro notturno e straordinario festivo nei settori turistico, alberghiero, somministrazione giornaliera, termale |
| Periodo di validità | Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 (temporaneo) |
| Requisito reddituale lavoratore | Reddito da lavoro dipendente ≤ 40.000 € nel periodo d’imposta 2025 |
| Non concorre alla formazione del reddito | Sì (bonus esente) |
| Recupero del credito | Il datore d’imposta recupera l’importo tramite compensazione F24 |
Questa disciplina è riportata nei commi 18-21 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/25).