Più ammortizzatori sociali per tutti, ma per il comparto del commercio aumento delle aliquote costruttive.

Il FIS eroga gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022, con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele

L’assegno è riconosciuto con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di cassa integrazione (CIGO), ma nei limiti di durata sotto riportati:

– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

– ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Cambia anche la contribuzione di finanziamento al FIS, che è così elevata:

– 0,50% per i datori di lavoro che occupino mediamente fino a 5 dipendenti e

– 0,80% per i datori che occupino mediamente più di 5 dipendenti.

Resta ferma la ripartizione dell’onere, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Per attenuare l’incremento dell’onere contributivo, il legislatore ha stabilito per il solo anno 2022 uno “sconto” della contribuzione al FIS.

Lo sconto temporaneo è più sostanzioso per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, tenuti anche (e non in alternativa) al finanziamento della CIGS con un contributo ulteriore dello 0,90%, come riepilogato nella seguente tabella.

 

 Dimensione occupazionale del datore di lavoro Aliquota

di finanziamento 2022

Aliquota

di finanziamento dal 1.1.2023

fino a 5 dipendenti 0,15% (oggi 0%) 0,50%
oltre 5 dipendenti fino a 15 0,55%  (oggi 0,45%) 0,80%
più di 15 dipendenti 0,69%  (oggi 0,65%) 0,80% (FIS+CIG 1,70%)
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica) 0,24%  (oggi 0,0%) 0,80% (FIS+CIG 1,70%)

La contribuzione ordinaria è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Completano il quadro delle principali novità all’insegna dell’espansione della tutela:

  1. a) l’inclusione di tutte le categorie di lavoratori(tranne i dirigenti);
  2. b) la riduzionedell’anzianità minima di accesso dell’ammortizzatore da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo;
  3. c) l’unificazionedel massimaledi intervento alla soglia più alta.

A ben vedere, in realtà queste tre “modifiche espansive” sono state previste solo per CIGS e CIGO, cioè per i trattamenti del Titolo I del Testo Unico del 2015 e non per l’assegno ordinario dei fondi e del FIS, che sono regolamentati dal Titolo II.

Tuttavia, il Ministero potrebbe confermare in via interpretativa l’estensione delle nuove regole ai destinatari dell’assegno di integrazione salariale in virtù della disposizione contenuta nell’art. 30, in base alla quale “all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.”

Nel FIS inoltre è stata demolita la correlazione tra contribuzione versata e prestazioni erogabili: si offrono, dunque, 13 settimane di assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro (26 per quelli che occupano più di 5 dipendenti). E una corposa sovvenzione al FIS arriva dalla legge di Bilancio 2022

Le prestazioni del FIS si concretizzano in:

  • Assegno di integrazione salariale (ex assegno ordinario), a copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per le causali previste dalla normativa in materia di CIG ordinaria o straordinaria, per una durata massima non superiore a ventisei settimane in un biennio mobile, per le sole aziende che occupano mediamente più di quindici dipendenti o 13 settimane per quelle al disotto della soglia di 15 dipendenti;
  • Abrogato l’assegno di solidarietà

Per il FIS, la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro è del 4% della retribuzione persa, in caso di richiesta dell’ammortizzatore.

Per quanto riguarda la modalità di computo dei lavoratori occupati, si segnala che la legge di Bilancio 2022 ha introdotto al D.Lgs. 148/2015 il nuovo art. 2 bis ai sensi del quale, per la determinazione dei limiti dei dipendenti rientrano nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Per il momento della verifica dell’organico “computabile”, si ricorda che l’INPS (circ. n. 176/2016) prevede che la soglia dimensionale debba essere mensilmente verificata, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.