Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina fiscale delle autovetture concesse ai dipendenti in uso promiscuo.
L’intervento non comporta un semplice aggiornamento delle percentuali applicate nei cedolini futuri. Per le aziende rende necessario procedere a una verifica analitica dell’intero parco auto, ricostruendo la storia di ogni singolo veicolo e di ciascuna assegnazione.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, gli imponibili eventualmente determinati nei mesi già trascorsi del 2026 devono essere verificati e ricalcolati con decorrenza dal 1° gennaio 2026 o dalla successiva data di assegnazione del veicolo.
L’operazione determinerà differenze fiscali e contributive da recuperare attraverso i cedolini e il conguaglio di fine anno.
Lo Studio vista la complessità della norma e tuti gli adempimenti del caso, si rende disponibile a gestire direttamente il parco auto in riferimento ai calcoli indispensabili per una corretta gestione e definizione dei fringe benefit 2026 e della gestione futura dei calcoli aggiornati, per informazioni contattare il dott. Uboldi alla mail s.uboldi@geps.it.
Perché non è sufficiente cambiare una percentuale
Il regime applicabile non dipende soltanto dall’alimentazione dell’autovettura.
Per ogni mezzo occorre verificare congiuntamente:
- la data della prima immatricolazione;
- la data dell’ordine o dell’acquisizione presso la concessionaria;
- la relativa documentazione probatoria;
- la data della prima concessione in uso promiscuo;
- gli eventuali periodi di sospensione dell’assegnazione;
- la data delle successive riassegnazioni;
- il dipendente al quale il mezzo era originariamente assegnato;
- il regime fiscale applicato nelle precedenti annualità;
- l’eventuale appartenenza al regime CO₂ salvaguardato;
- l’alimentazione del veicolo;
- le emissioni di CO₂;
- la presenza di accessori o allestimenti non compresi nella valorizzazione ACI;
- l’anno della tabella ACI utilizzata;
- il costo chilometrico relativo all’esatto modello;
- le somme eventualmente trattenute al dipendente;
- il fringe benefit già assoggettato a imposizione nei cedolini del 2026;
- il superamento del limite temporale collegato alla prima immatricolazione.
L’assenza o l’incoerenza anche di uno solo di questi elementi può condurre all’applicazione di un regime fiscale errato.
I regimi che possono coesistere nel 2026
Nel corso del 2026 possono essere presenti contemporaneamente, all’interno della medesima azienda, veicoli soggetti a regole differenti.
| Situazione del veicolo | Regime da verificare |
| Veicolo elettrico a batteria non compreso nella salvaguardia CO₂ | 10% del valore convenzionale ACI |
| Veicolo ibrido plug-in non compreso nella salvaguardia CO₂ | 20% del valore convenzionale ACI |
| Veicolo con altra alimentazione, compresi benzina, diesel, GPL, metano e ibrido non plug-in | 50% del valore convenzionale ACI |
| Veicolo concesso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Possibile mantenimento del regime CO₂ originario |
| Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e concesso in uso promiscuo nel 2025 | Regime CO₂ salvaguardato |
| Veicolo concesso nel 2025 ma non compreso nella salvaguardia | Dal 2026 applicazione del regime per alimentazione |
| Veicolo precedentemente valutato al valore normale ex art. 9 TUIR | Necessario ricalcolo dal 2026 secondo il regime CO₂ o per alimentazione |
| Veicolo riassegnato a un altro dipendente | Possibile mantenimento del regime CO₂ originario, se documentato |
| Veicolo usato acquistato dall’azienda | Verifica della prima immatricolazione, dell’acquisizione, della concessione e del regime originario |
| Contratto anteriore al 1° luglio 2020 | Esame separato della disciplina e della documentazione originaria |
Non è quindi possibile applicare automaticamente la medesima percentuale a tutte le vetture aziendali.
Salvaguardia del regime CO₂
Il precedente regime basato sulle emissioni di CO₂ continua a essere applicabile:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025;
- ai medesimi veicoli successivamente assegnati a un altro dipendente.
Il regime CO₂ salvaguardato prevede le seguenti percentuali:
| Emissioni del veicolo | Percentuale |
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Oltre 60 e fino a 160 g/km | 30% |
| Oltre 160 e fino a 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
La riassegnazione del veicolo a un altro lavoratore non comporta automaticamente la perdita della tutela, anzi potrebbe conservarla a determinate condizioni.
L’azienda deve tuttavia essere in grado di documentare che si tratta dello stesso veicolo originariamente soggetto al regime CO₂ salvaguardato. A questo fine non è sufficiente la sola targa: devono essere ricostruite l’originaria concessione, le successive riassegnazioni e la continuità del regime fiscale applicato al mezzo.
In mancanza di documentazione attendibile, la posizione deve essere sottoposta a una verifica specifica e non può essere classificata automaticamente.
Veicoli precedentemente valorizzati secondo l’art. 9 TUIR
Particolare attenzione deve essere dedicata alle autovetture che nel 2025 sono state valorizzate secondo il criterio del valore normale previsto dall’art. 9 TUIR.
Dal 2026 tali veicoli devono essere riclassificati.
Se il veicolo era stato ordinato entro il 31 dicembre 2024 ed è stato concesso in uso promiscuo nel corso del 2025, trova applicazione la salvaguardia del precedente regime CO₂, secondo le sue regole.
Se, invece, il veicolo è stato ordinato o acquisito nel 2025 e non possiede i requisiti per la salvaguardia, dal 2026 si applica la percentuale collegata all’alimentazione e le sue regole in deroga se previste:
- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici;
- 20% per gli ibridi plug-in;
- 50% per tutti gli altri veicoli.
Il ricalcolo è necessario anche se nel 2026 non è intervenuta alcuna nuova assegnazione o riassegnazione.
Autovetture usate
L’acquisto di un’autovettura usata non azzera la storia fiscale e temporale del veicolo.
Per le auto usate occorre distinguere:
- la data della prima immatricolazione;
- la data di acquisto o acquisizione da parte dell’azienda;
- la data della concessione in uso promiscuo;
- l’eventuale precedente assegnazione aziendale;
- la presenza di un regime CO₂ originario documentato;
- l’alimentazione;
- il superamento del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
La data da utilizzare per la maggiorazione collegata all’anzianità non è quella di acquisto da parte dell’azienda, ma quella della prima immatricolazione del veicolo.
Pertanto, una vettura usata acquistata recentemente può risultare già soggetta alla maggiorazione del 50%.
Maggiorazione del 50% per anzianità del veicolo dal 1 gennaio 2026 per tutte le auto
Dal 2026, il valore del fringe benefit determinato secondo il regime applicabile deve essere incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
Non si tratta di sostituire la percentuale originaria con una percentuale fissa del 50%. Il valore precedentemente calcolato deve essere moltiplicato per 1,50.
Esempi:
| Regime originario | Valore dopo la maggiorazione |
| 10% elettrico | equivalente al 15% |
| 20% plug-in | equivalente al 30% |
| 25% CO₂ | equivalente al 37,5% |
| 30% CO₂ | equivalente al 45% |
| 50% | equivalente al 75% |
| 60% CO₂ | equivalente al 90% |
Ai fini dell’applicazione nel 2026 devono essere immediatamente verificati, in particolare, tutti i veicoli immatricolati nel 2020 o in anni precedenti.
La verifica deve essere ripetuta annualmente, poiché ogni 1° gennaio nuovi veicoli possono superare il limite temporale previsto dalla norma, e ricalcolata secondo le nuove tariffe ACI.
Il calcolo non è semplicemente il 50% in più del valore del finge benefit, ma è la percentuale secondo le regole di alimentazione determinata secondo i criteri sopra descritti ad essere coinvolta
Maggiorazione del 5% per optional e allestimenti dl 1 gennaio 2026 per tutte le auto
Dal 1° gennaio 2026 deve essere applicata un’ulteriore maggiorazione del 5% quando il veicolo presenta accessori o allestimenti che:
- non risultano già valorizzati nella corrispondente tabella ACI;
- non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore.
La maggiorazione si applica anche ai veicoli che mantengono il precedente regime CO₂.
Il 5% non deve essere calcolato sul prezzo commerciale degli optional. La norma prevede l’incremento del 5% del valore fringe già determinato secondo la percentuale applicabile ed eventualmente già maggiorato per anzianità.
L’azienda deve quindi verificare la precisa versione del mezzo riportata nella tabella ACI e confrontarla con la configurazione effettivamente consegnata al dipendente.
Non è sufficiente limitarsi a domandare se il veicolo possieda genericamente degli optional: occorre stabilire se questi siano già inclusi nella valorizzazione ACI dell’esatto modello.
Ordine corretto del calcolo
Per ciascun periodo di assegnazione il calcolo deve seguire una sequenza precisa:
- individuazione del costo chilometrico ACI dell’anno interessato;
- moltiplicazione del costo chilometrico per 15.000 chilometri;
- applicazione della percentuale CO₂ o della percentuale per alimentazione;
- applicazione dell’eventuale maggiorazione del 50% per anzianità;
- applicazione dell’eventuale maggiorazione del 5% per optional;
- determinazione del valore annuo complessivo;
- rapportamento al periodo effettivo di concessione in uso promiscuo;
- sottrazione delle somme effettivamente trattenute al dipendente;
- confronto con l’imponibile già inserito nei cedolini;
- determinazione del conguaglio fiscale e contributivo.
Un errore nella sequenza può modificare il risultato anche quando le percentuali inserite sono formalmente corrette.
Cosa deve essere verificato per ogni autovettura
Per completare correttamente l’operazione, l’azienda deve predisporre una scheda individuale per ciascun veicolo contenente almeno:
| Area | Informazioni necessarie |
| Identificazione | Targa, marca, modello, versione e alimentazione |
| Immatricolazione | Data della prima immatricolazione |
| Acquisizione | Data dell’ordine o dell’acquisizione presso la concessionaria |
| Documentazione | Ordine, contratto, fattura, documento di consegna |
| Uso promiscuo | Data iniziale e finale di ciascuna assegnazione |
| Dipendente | Nominativo del primo assegnatario e dei successivi assegnatari |
| Regime fiscale | Legacy, CO₂ salvaguardato, valore normale o alimentazione |
| Emissioni | Valore CO₂ risultante dalla documentazione del mezzo |
| ACI | Anno della tabella e costo chilometrico dell’esatto modello |
| Anzianità | Data di decorrenza dell’eventuale incremento del 50% |
| Optional | Presenza di accessori o allestimenti non compresi nella tabella ACI |
| Trattenute | Importi pagati o trattenuti al dipendente |
| Cedolini | Imponibile fringe già applicato nel 2026 |
| Conguaglio | Differenza ancora da assoggettare o da recuperare |
Eventuali targhe duplicate, sovrapposizioni temporali o più dipendenti associati allo stesso veicolo devono generare un controllo, ma non costituiscono necessariamente un errore. Potrebbero indicare una riassegnazione corretta, una sostituzione temporanea o una duplicazione dei dati.
Ogni segnalazione deve quindi essere verificata documentalmente.
Effetti sul cedolino e sul conguaglio 2026
Per ciascun lavoratore occorre confrontare:
- il fringe benefit complessivamente dovuto dal 1° gennaio 2026;
- il fringe benefit già assoggettato a imposizione nei cedolini;
- le somme eventualmente trattenute al lavoratore;
- il numero effettivo di giorni di concessione;
- gli eventuali cambi di veicolo intervenuti durante l’anno.
La differenza rappresenta il valore da gestire attraverso il conguaglio.
Se il risultato è positivo, significa che nei cedolini precedenti è stato assoggettato un imponibile inferiore a quello dovuto. La differenza deve essere recuperata, con conseguente possibile aumento dell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore.
Se il risultato è negativo, significa che è stato applicato un imponibile superiore. Le modalità di recupero devono essere valutate tenendo conto della posizione del lavoratore e del momento in cui viene effettuata la correzione.
Devono essere esaminate separatamente le posizioni dei dipendenti:
- cessati nel corso del 2026;
- trasferiti ad altra società;
- interessati da operazioni societarie;
- assenti senza retribuzione;
- assegnatari di più veicoli durante l’anno;
- destinatari di addebiti o trattenute modificati nel corso del periodo.
Conseguenze di una gestione non corretta
Un errore nella determinazione del fringe benefit non rimane circoscritto al solo valore dell’autovettura.
Può produrre effetti su:
- imponibile fiscale del dipendente;
- ritenute operate dal datore di lavoro;
- imponibile contributivo;
- contributi a carico del lavoratore e dell’azienda;
- conguaglio fiscale di fine anno;
- certificazione unica;
- dichiarazione del sostituto d’imposta;
- costo aziendale;
- corretta gestione delle somme trattenute al dipendente;
- eventuali rapporti con lavoratori già cessati;
- documentazione da esibire in caso di controllo.
L’eventuale recupero successivo può comportare imposte, contributi, interessi e sanzioni secondo la natura dell’irregolarità riscontrata.
Non è quindi prudente limitarsi a modificare le percentuali nei cedolini futuri senza ricostruire anche quanto applicato nei mesi precedenti.
Attività da completare nel 2026
Le aziende con autovetture in uso promiscuo devono procedere alle seguenti attività:
- censire tutte le vetture;
- ricostruire ordine, immatricolazione e prima concessione;
- individuare tutte le riassegnazioni;
- separare i veicoli con regime CO₂ documentato;
- riclassificare i veicoli precedentemente valorizzati ex art. 9 TUIR;
- verificare separatamente le auto usate;
- controllare l’alimentazione e le emissioni;
- individuare la corretta tariffa ACI 2026;
- verificare gli optional non compresi nella tabella ACI;
- applicare l’eventuale maggiorazione del 50% per anzianità;
- applicare l’eventuale maggiorazione del 5% per optional;
- ricostruire i giorni di effettiva assegnazione;
- considerare le somme trattenute ai lavoratori;
- confrontare il risultato con gli imponibili già applicati;
- determinare le differenze fiscali e contributive;
- effettuare il conguaglio;
- conservare il fascicolo documentale utilizzato;
- adottare una procedura per le future assegnazioni e riassegnazioni.
La verifica deve essere effettuata prima della chiusura delle operazioni di conguaglio fiscale e contributivo del 2026, senza attendere automaticamente l’ultimo cedolino dell’anno quando le informazioni sono già disponibili.
Gestione delle nuove autovetture e delle future riassegnazioni
Per evitare di ripetere ogni anno una ricostruzione completa, ogni nuova acquisizione dovrebbe essere comunicata prima della consegna al dipendente.
La comunicazione deve indicare:
- targa;
- marca, modello e versione;
- data della prima immatricolazione;
- data dell’ordine o dell’acquisizione;
- alimentazione;
- emissioni di CO₂;
- costo chilometrico ACI;
- presenza di optional non compresi nella tabella;
- data di inizio dell’uso promiscuo;
- somme trattenute al dipendente.
Anche ogni restituzione, sostituzione o riassegnazione deve essere comunicata tempestivamente. La variazione del dipendente assegnatario non può essere gestita come un semplice cambio anagrafico: può richiedere la verifica della tutela CO₂ originaria, dei periodi di utilizzo e della documentazione storica del veicolo.