Con la risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendo in modo puntuale quali somme possono essere sottratte dal valore imponibile del fringe benefit.

Il chiarimento riguarda l’interpretazione dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, norma che disciplina il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi ai lavoratori sia per esigenze di lavoro sia per uso personale.

Il principio generale: valore forfetario, non valore normale
Come noto, l’art. 51 del TUIR individua, al comma 3, nel valore normale di cui all’art. 9 del TUIR il criterio ordinario di tassazione dei beni e servizi concessi ai dipendenti.
Per le auto in uso promiscuo, tuttavia, il legislatore ha previsto una deroga: il valore imponibile non si determina in base al valore normale, ma secondo un criterio forfetario, calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Questo sistema presuntivo individua una quota convenzionale di utilizzo personale del veicolo, che costituisce reddito di lavoro dipendente.

Il nodo delle somme trattenute al dipendente
La norma prevede che il valore del veicolo sia assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
Ed è proprio su questa espressione che si è concentrato l’interpello.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non tutte le somme trattenute o versate dal lavoratore in relazione al veicolo possono ridurre il fringe benefit. La detrazione è ammessa solo per le somme richieste dal datore di lavoro come corrispettivo dell’uso personale dell’auto, determinate secondo i criteri delle tabelle ACI.

Restano quindi irrilevanti, ai fini della riduzione del valore imponibile:

  • trattenute generiche;
  • rimborsi spese;
  • contributi richiesti per finalità diverse dall’uso privato del veicolo;
  • importi non collegati al valore convenzionale ACI.

Coerenza con la prassi storica
Il chiarimento si pone in linea di continuità con quanto già affermato dalla Circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che aveva precisato come la riduzione del fringe benefit sia ammessa solo quando il dipendente partecipi economicamente al costo dell’uso personale dell’auto, nel medesimo periodo d’imposta.

Implicazioni operative per aziende e payroll

Dal punto di vista pratico, il chiarimento impone particolare attenzione:

  • alla natura delle trattenute applicate in busta paga;
  • alla corretta qualificazione contrattuale delle somme richieste al dipendente;
  • alla coerenza con i valori ACI utilizzati per il calcolo del fringe benefit.

Solo in presenza di un contributo chiaramente riferibile all’uso personale dell’auto aziendale è possibile ridurre il valore imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Se vuoi, posso:

  • adattare il testo a una newsletter per HR o consulenti del lavoro;
  • integrare un esempio numerico di calcolo del fringe benefit;
  • oppure confrontare il regime ante e post chiarimento 2026.