L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 192/E del 22 luglio 2025, ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale. Pertanto, tale casistica non rientra nei casi di cui all’art. 1, comma 48-bis, L. n. 207/2024.