La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 novembre 2017, n. 26751, ha stabilito che, a fronte del provato ritardo (in parte ascrivibile a un dipendente della società, vale a dire al superiore del lavoratore e, per esso, alla società medesima, ex articolo 2049 cod. civ., in parte addebitabile alla struttura sanitaria), che ha causalmente determinato il danno ingiusto, al relativo risarcimento sono tenuti in solido, ex articolo 2055 cod. civ., tutti i soggetti responsabili, ovverosia la società datrice di lavoro e la struttura sanitaria. Nel caso di specie, la Cassazione ha accertato la condannato la società al risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente in conseguenza di un infarto occorso durante l’orario di lavoro, stante il ritardo della società stessa nel chiamare i soccorsi.