Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04809 del 16/12/2025 è stato chiarito che il rimborso dei servizi di baby-sitting può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente solo se tali servizi sono collegati ad attività educative e formative scolastiche.

In base all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR, l’esclusione dall’IRPEF riguarda infatti i servizi di educazione e istruzione, comprese le attività integrative, resi nell’ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa della scuola.

Di conseguenza, anche il baby-sitting può beneficiare del regime di esclusione, ma esclusivamente quando costituisce un servizio integrativo connesso al servizio educativo e scolastico e non una prestazione di assistenza autonoma o privata.