La fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro non è mai automatica. La regolarità contributiva e normativa rappresenta una condizione essenziale e permanente, che deve sussistere prima, durante e dopo l’utilizzo delle agevolazioni.
Con la Circolare INPS n. 150/2025, l’Istituto è tornato a richiamare l’attenzione su un adempimento spesso sottovalutato dalle imprese, ma tutt’altro che superato: l’autocertificazione da presentare all’Ispettorato territoriale del lavoro, prevista dal D.M. 30 gennaio 2015, quale presupposto per il riconoscimento dei benefici.
Il messaggio è chiaro: in assenza di una verifica preventiva e documentata, i benefici possono essere messi in discussione, anche a distanza di tempo.
L’autocertificazione non è un formalismo, ma una condizione sostanziale
L’INPS ricorda che, nelle more del completamento dell’interoperabilità con il Portale Nazionale del Sommerso, continua ad applicarsi integralmente l’obbligo per il datore di lavoro di autocertificare l’assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza.
Si tratta di un atto che:
– ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
– è destinato all’Ispettorato territoriale del lavoro;
– consente all’ITL di effettuare verifiche a campione sulla reale posizione dell’azienda.
Non è un adempimento simbolico. È lo strumento attraverso il quale l’amministrazione attribuisce responsabilità diretta al datore di lavoro sulla veridicità della propria posizione.
Le violazioni ostative: quando il DURC diventa irraggiungibile
L’autocertificazione riguarda l’assenza delle violazioni elencate nell’Allegato A al D.I. 30 gennaio 2015, che comportano il blocco del DURC per periodi variabili da 3 mesi fino a 2 anni.
Parliamo di violazioni gravi, tra cui:
– reati in materia di sicurezza sul lavoro;
– violazioni rilevanti del D.Lgs. 81/2008;
– impiego di lavoratori irregolari;
– violazioni sull’orario di lavoro quando coinvolgono almeno il 20% della forza occupata.
La presenza anche di una sola violazione definitiva, o il mancato decorso del periodo interdittivo, rende illegittima la fruizione dei benefici, indipendentemente dalla loro natura.
L’assenza di una sanzione non equivale a un’assenza di rischio
È vero: il D.M. 30 gennaio 2015 non prevede una sanzione specifica per la mancata o tardiva presentazione dell’autocertificazione.
Ma questa apparente “zona grigia” è proprio il punto più pericoloso.
La mancata autocertificazione:
– espone l’azienda a contestazioni successive;
– consente all’INPS di recuperare integralmente i benefici fruiti;
– può comportare sanzioni indirette, interessi e contenzioso.
In altre parole, il rischio non è la sanzione formale, ma la perdita dell’agevolazione e il conseguente aggravio del costo del lavoro.
La verifica preventiva non è un’opzione, è una tutela
Alla luce delle indicazioni INPS, risulta evidente che nessuna azienda dovrebbe accedere a benefici contributivi senza una verifica preventiva della propria posizione:
– contributiva;
– ispettiva;
– documentale.
Questa verifica non si esaurisce nel controllo del DURC, ma richiede:
– l’analisi delle pregresse ispezioni;
– la valutazione delle eventuali violazioni ostative;
– la corretta gestione dell’autocertificazione verso l’ITL.
Si tratta di attività tecniche, delicate e con effetti economici diretti, che non possono essere affidate a controlli sommari o a interpretazioni autonome.
Il ruolo del Consulente del Lavoro: non delegabile
La verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione dei benefici normativi e contributivi rientra pienamente nelle competenze del Consulente del Lavoro.
Solo il Consulente del Lavoro è in grado di:
– ricostruire correttamente la posizione aziendale presso INPS e ITL;
– valutare l’impatto delle violazioni pregresse;
– gestire l’autocertificazione nel rispetto della normativa vigente;
– prevenire contestazioni e recuperi futuri.
Affrontare il tema dopo l’avvio delle agevolazioni significa esporsi a rischi che potevano essere evitati prima.