Con la circolare INPS 29 luglio 2026, n. 82, diventa operativo l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 di donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, pari a 666,66 euro mensili e a 21,50 euro per ciascun giorno di fruizione nei rapporti iniziati o cessati durante il mese. Nei rapporti part-time il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Datori di lavoro e rapporti ammessi
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo.
Il beneficio riguarda:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • i rapporti a tempo parziale;
  • le assunzioni a scopo di somministrazione;
  • la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
  • le proroghe dei rapporti a termine, entro il limite complessivo di dodici mesi.

Sono esclusi il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato.

Requisiti della lavoratrice
Alla data dell’assunzione la lavoratrice deve possedere contemporaneamente due requisiti:

  1. essere madre di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni;
  2. essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il requisito familiare si cristallizza alla data dell’assunzione. Il successivo compimento del diciottesimo anno di età da parte di uno dei figli, la sua uscita dal nucleo familiare, la mancata convivenza, l’affidamento esclusivo al padre o la premorienza non determinano la perdita del beneficio.
Sono equiparati ai figli naturali quelli adottati o affidati, compresi i periodi di preaffido e preadozione.
La nascita del terzo figlio dopo l’assunzione, invece, non consente di accedere all’esonero.
Per “priva di impiego regolarmente retribuito” si intende la lavoratrice che, nei sei mesi precedenti:

  • non abbia svolto un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
  • oppure abbia svolto attività autonoma con un reddito annuo inferiore a 5.500 euro;
  • oppure abbia svolto attività parasubordinata con un reddito annuo inferiore a 8.500 euro.

Durata dell’esonero
La durata varia in base al rapporto instaurato:

Rapporto agevolato Durata
Assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione 12 mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato 18 mesi dalla prima assunzione
Assunzione diretta a tempo indeterminato 24 mesi

Il periodo agevolato può essere sospeso esclusivamente durante l’assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del termine finale.

Contributi esclusi
Restano dovuti:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo al Fondo di Tesoreria TFR;
  • contribuzione ai Fondi di solidarietà;
  • contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali;
  • contributi di solidarietà alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria;
  • contributi di solidarietà previsti per spettacolo e sportivi.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Presentazione della domanda
Lo Studio può occuparsi della predisposizione e della trasmissione della domanda di agevolazione attraverso “ELM3”, disponibile nel servizio INPS “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo”.
Prima dell’invio, il cliente dovrà verificare e confermare che, alla data dell’assunzione o della trasformazione, la lavoratrice:

  • fosse madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
  • fosse priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Ai fini del requisito familiare, non è necessario che i figli siano fiscalmente a carico della lavoratrice, risultando magari nelle detrazioni de prospetto poga, e nemmeno  conviventi con la stessa o compresi nel medesimo nucleo familiare. Rileva esclusivamente che la lavoratrice sia madre di almeno tre figli minorenni alla data dell’assunzione.
Il cliente dovrà fornire allo Studio i codici fiscali di almeno tre figli minorenni e confermare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle informazioni ricevute dalla lavoratrice.
Nella procedura ELM3 lo Studio indicherà:

  • i dati della lavoratrice e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa all’assunzione o alla trasformazione;
  • la retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • l’eventuale percentuale di part-time;
  • l’aliquota contributiva datoriale effettivamente esonerabile.

L’INPS verifica l’esistenza del rapporto di lavoro attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie, calcola l’importo dell’incentivo spettante e controlla la disponibilità delle risorse.
In caso di accoglimento, l’autorizzazione e l’importo massimo riconosciuto vengono comunicati direttamente in calce al modulo telematico ELM3.
Considerato che per il 2026 sono disponibili soltanto 5,7 milioni di euro e che le domande vengono accolte fino a esaurimento delle risorse, è opportuno che il cliente trasmetta tempestivamente allo Studio le informazioni e la documentazione necessarie.

Variazione dell’orario part-time
Se durante il rapporto aumenta la percentuale di part-time, anche con trasformazione a tempo pieno, l’incentivo non può superare l’importo già autorizzato dall’INPS.
In caso di riduzione dell’orario, invece, il datore di lavoro deve autonomamente rideterminare l’importo spettante.

Condizioni generali
La fruizione è subordinata:

  • alla regolarità contributiva attestata dal DURC;
  • all’assenza delle violazioni ostative in materia di lavoro, salute e sicurezza;
  • al rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • al rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

L’incentivo non spetta, in particolare, quando l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, viola un diritto di precedenza oppure interessa un’azienda con sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo le eccezioni previste dalla legge.
L’invio tardivo della comunicazione obbligatoria determina la perdita dell’incentivo relativo al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto e la data di effettiva comunicazione.

Cumulo con altre agevolazioni
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione datoriale riferiti alla medesima lavoratrice. Non è quindi cumulabile, tra gli altri, con:

  • incentivo donne svantaggiate previsto dalla legge n. 92/2012;
  • Decontribuzione Sud;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI;
  • riduzioni contributive per edilizia e agricoltura.

È invece compatibile con:

  • la maggiorazione fiscale del costo del lavoro per le nuove assunzioni;
  • l’agevolazione contributiva per le imprese con certificazione della parità di genere;
  • gli esoneri sulla contribuzione a carico della lavoratrice, compreso l’esonero IVS per le madri previsto dalla legge n. 213/2023.

Esposizione nel flusso UniEmens
I datori di lavoro autorizzati possono fruire dell’esonero a partire dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026.
Gli arretrati maturati da gennaio a luglio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.

Cosa deve fare il datore di lavoro
Prima di presentare la domanda occorre:

  1. verificare che alla data dell’assunzione la lavoratrice possedesse entrambi i requisiti;
  2. controllare la storia occupazionale dei sei mesi precedenti;

qualora fossero rispettati  questi requisiti vi invitiamo a rivolgervi al nostro Studio alla seguente mail legale@geps.it

Fonti ufficiali