L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 7/E del 16 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti operativi sul corretto calcolo del bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, disciplinato dall’articolo 1, commi 4 e 5, della
Legge n. 207/2024.
Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui il lavoratore risulti formalmente in forza nel corso dell’anno, ma non percepisca retribuzione per alcune o per tutte le giornate, rendendo necessario il ricorso al criterio del reddito annuo teorico.
Per determinare l’importo del bonus spettante, infatti, è preliminarmente necessario individuare la percentuale applicabile al reddito da lavoro dipendente. Tale percentuale si determina “rapportando il reddito effettivamente percepito all’intero anno”, così da ricostruire un reddito teorico su base annua, utile a collocare il lavoratore nella corretta fascia di reddito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del reddito annuo teorico devono essere considerati esclusivamente i giorni per i quali matura un reddito di lavoro dipendente, vale a dire i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali spetta il diritto alle detrazioni da lavoro dipendente.
Rientrano quindi nel conteggio:
- le giornate di effettiva prestazione lavorativa;
- le festività e i riposi settimanali;
- gli altri giorni non lavorativi, purché inseriti in periodi retribuiti.
Devono invece essere esclusi tutti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure in forma differita. A titolo esemplificativo, restano fuori dal conteggio:
- le aspettative senza assegni;
- i permessi non retribuiti;
- le sospensioni del rapporto senza corresponsione di emolumenti.
Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda l’ipotesi in cui, nell’anno d’imposta, non risulti alcuna giornata retribuita. In tali casi, anche se il datore di lavoro corrisponde somme riferite ad annualità precedenti o arretrati non collegati alla presenza in servizio nell’anno, il bonus non può essere riconosciuto. La mancanza di una base temporale di giorni retribuiti impedisce infatti la determinazione del reddito annuo teorico richiesto dalla norma.
Il principio affermato dall’Agenzia consolida un criterio già presente nella prassi fiscale: il bonus spetta solo in presenza di un effettivo reddito di lavoro dipendente maturato nell’anno, e il datore di lavoro è tenuto a verificarne la sussistenza prima di procedere al riconoscimento in busta paga.