In seguito all’emanazione da parte dl Ministero del lavoro dei due decreti attuativi l’INPS ha emanato le du circolari esplicative.

Decreti attuativi dei due BONUS Ministero del lavoro

BONUS GIOVANI (Circ. INPS n. 90 del 12 maggio 2025)
L’INPS, con la circolare n. 90/2025, ha  fornito le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo totale previsto dal decreto Coesione (DL 60/2025) spettante ai datori di lavoro che assumono lavoratori under 35 a tempo indeterminato o convertono rapporti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato under 35.

L’INPS chiarisce che l’autorizzazione della Commissione UE è necessaria con riferimento solo alle assunzioni agevolate delle zone ZES (650,00 € mensili invece di 500,00)  e non per lo sgravio base, che, essendo misura generalizzata, senza alcun profilo di selettività, non necessita della citata preventiva autorizzazione UE.

Il Consulente del Lavoro per il datore interessato, deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate dal 1 settembre 2024, che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso*).

*Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell’apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell’agevolazione, può essere riconosciuto il solo esonero di cui all’art. 22, comma 1, del DL n.60/2024, nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno.

BONUS DONNE (Circ. INPS  n. 91 del 12 maggio 2025)
L’INPS ha fornito le istruzioni per godere dello sgravio contributivo totale spettante a chi assume donne svantaggiate. Oltre ai requisiti di base, il nuovo rapporto di lavoro deve rispettare anche il criterio dell’incremento occupazionale.
Lo sgravio spetta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
– siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
– svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere ridefiniti ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
L’INPS ricorda che, per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, la concedibilità dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, pervenuta il 31 gennaio 2025.

Le durate per i tre sagravi sono:
– La durata dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ha una durata di 24 mesi dalla data di assunzione;
– La durata dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesiresidenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura) al 31 dicembre 2025, ha una durata di 24 mesi dalla data di assunzione;
– La durata dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, ha una durata di 12 mesi.

Il Consulente del Lavoro per conto del datore di lavoro deve presentare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni tramite la funzione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne” presente nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, a decorrere dal 16 maggio 2025

 

Quali contributi non si applica l’agevolazione

La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a:
– 500 euro mensili per l’assunzione/trasformazione di giovani a tempo indeterminato;
– 650 euro su base mensile per l’assunzione/trasformazione di giovani a tempo indeterminato da impiegare nelle ZES e per l’assunzione di donne svantaggiate.
Trattandosi di sgravi totali, al fine di computare correttamente l’importo residuo dovuto, occorre tenere presente che alcune aliquote contributive specifiche non possono essere oggetto di sgravio o prevedono regole particolari. Vediamo quali sono.
1) Contribuzioni non oggetto di sgravio
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni dovute all’INPS:
– il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
– il contributo ai Fondi bilaterali;
– il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Non sono inoltre oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
– il contributo di solidarietà per gli sportivi.
2) Contribuzioni agevolabili
L’agevolazione si applica invece al contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Ne deriva che, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (500 euro o 650 euro), dalla fruizione dell’esonero contributivo.
In caso di applicazione delle misure compensative (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile, l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
3) Restituzione contributo addizionale
In caso di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza è prevista, in cumulo con l’agevolazione, la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Gli esoneri spettano per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
4) Sospensione del periodo agevolato
Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Limiti di fruizione

L’esonero contributivo previsto dall’art. 22, comma 3, del D.L. n. 60/2024 con tetto mensile a 650 euro, è assoggettato alla disciplina in materia di aiuti di Stato, è necessario il rispetto di ulteriori condizioni ai fini della legittima fruizione della stessa.
In questo caso l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione il calcolo dei costi deve essere effettuato in riferimento all’utilizzatore.
L’assunzione di donne o giovani nelle ZES, inoltre, deve comportare un incremento occupazionale netto dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Limiti di cumulo e compatibilità

Le agevolazioni previste dallo sgravio del decreto Coesione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per il periodo di applicazione degli esoneri in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della Decontribuzione Sud né dell’incentivo previsto per l’assunzione dei lavoratori disabili o di beneficiari del trattamento NASpI.
I benefici non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
N.B. La misura è compatibile, senza alcuna riduzione:
– con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ art. 4 del D.Lgs. 30/12/2023 n. 216
– con l’esonero disciplinato dall’art. 5 della L 5/112021 n. 162 pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”;
– con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre.