BONUS GIOVANI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto n. 66/2025, ha stabilito i requisiti, i criteri e i limiti per l’utilizzo del bonus giovani, introdotto dal decreto Coesione. L’esonero contributivo introdotto dall’art. 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione) in favore di chi assume giovani di età inferiore a 35 anni, e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica anche alla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.ai datori di lavoro per le assunzioni di under 35 effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, che non hanno mai avuto precedentemente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi in misura pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro privati nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL.
Le date invece hanno decorrenza diversa per i datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025, ovvero la data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede nelle zone ZES (Abruzzo- Molise- Campania- Basilicata- Sicilia- Puglia- Calabria- Sardegna) l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla legge vigente, mentre è compatibile, senza alcuna diminuzione, con l’aumento del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (maxi deduzione del costo del lavoro)
La disciplina dettata dal decreto Coesione prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o anche di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
DI Bonus Giovani_Decreto_66_2025
BONUS DONNE
Con il decreto n. 67/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato le modalità di applicazione del bonus, previsto dal decreto Coesione prevista dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024 n. 60, in riferimento all’impiego di donne senza lavoro o in disoccupate o svantaggiate, su tutto il territorio nazionale o nelle Zone Economiche ZES (Abruzzo- Molise- Campania- Basilicata- Sicilia- Puglia- Calabria- Sardegna). L’ammontare, l’inizio di validità e la durata dell’esonero contributivo variano a seconda della forma di assunzione.
L’esonero non può fare cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, ma è solo compatibile con la maxi deduzione del rapporto di lavoro.
L’esonero per l’assunzione di donne consiste:
- GENERICO: i datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, posso ottenere un beneficio per complessivi 2 anni, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
- ZONA ZES: i datori di lavoro che dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo- Molise- Campania- Basilicata- Sicilia- Puglia- Calabria- Sardegna), posso ottenere un beneficio per complessivi 24 mesi, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
- SETTORI E PROFESSIONI CON DISPARITÀ: i datori di lavoro che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato, donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo d’importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
Le agevolazioni spettano per TUTTE le assunzioni purché costituiscano un INCREMENTO OCCUPAZIONALE, ovvero l’assunzione agevolata deve comportare un aumento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro part time, il calcolo è in base al rapporto tra il numero delle ore concordate e il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi nelle società controllate o collegate.