Nel panorama delle assunzioni agevolate, uno dei requisiti costanti – previsto sia dalla normativa europea che, in molti casi, da quella italiana – è rappresentato dalla necessità di un incremento occupazionale netto per poter beneficiare dello sgravio contributivo. Questo principio è tornato di attualità grazie al recente messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025, che chiarisce un aspetto rimasto incerto sul bonus per le assunzioni di giovani under 35.
Il bonus giovani under 35 e la novità dell’incremento occupazionale
Il bonus, previsto all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 60/2024, consiste in uno sgravio contributivo fino a 500 euro mensili, pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL e la contribuzione minore). Fino ad oggi si riteneva che tale incentivo non richiedesse il rispetto dell’incremento occupazionale netto. Tuttavia, dal 1° luglio 2025 questo requisito diventerà obbligatorio.
Due periodi distinti per l’agevolazione
L’INPS ha precisato che:
- Assunzioni/trasformazioni dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025:
→ l’incremento non è richiesto; - Assunzioni/trasformazioni dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025:
→ occorre un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Modalità di calcolo dell’incremento
Come chiarito nelle circolari INPS n. 90 e n. 91 del 2025, l’incremento si calcola confrontando:
- il numero di dipendenti in forza nel mese di fruizione dello sgravio;
- con la media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti l’assunzione.
Questo metodo riflette quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea – sentenza C-415/07 (2009), che impone il raffronto tra le Unità di Lavoro Annuo (ULA) dell’anno precedente e quello successivo.
Part-time, intermittenti, sostituzioni e esclusioni
Nel calcolo:
- i lavoratori part-time vanno considerati pro quota, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015, in rapporto alle ore di lavoro rispetto a un tempo pieno;
- per il lavoro intermittente si applica l’art. 18 del medesimo decreto;
- le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti conteggiano solo il dipendente sostituito;
- sono escluse le prestazioni occasionali regolate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.
Inoltre, il Regolamento UE n. 1407/2013 prevede che i posti di lavoro soppressi nel periodo siano dedotti e che il calcolo delle ULA tenga conto delle frazioni relative ai contratti a tempo parziale o stagionale.
Imprese collegate: il concetto di “impresa unica”
Se le assunzioni avvengono in aziende collegate o controllate, va applicato il principio di “impresa unica”, secondo quanto stabilito nel nuovo Regolamento de minimis n. 2831/2023. L’incremento va calcolato a livello aggregato, su tutte le imprese correlate.
Verifica reale post-assunzione e rischio restituzione
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2014, aveva già chiarito che il datore non può basarsi su stime: deve verificare nei 12 mesi successivi all’assunzione che si sia realizzato l’incremento. Se ciò non avviene, l’agevolazione non spetta e i contributi già sgravati vanno restituiti tramite regolarizzazione.
Eccezioni che salvano l’agevolazione
L’agevolazione resta valida anche in assenza di incremento, se i posti vacanti derivano da:
- dimissioni volontarie (anche quelle per fatti concludenti ex art. 19, legge n. 203/2024);
- invalidità;
- pensionamento per limiti d’età o anticipato (quota 103, opzione donna, APE sociale);
- trasformazione volontaria del contratto da full-time a part-time, ex art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015;
- licenziamento per giusta causa.
Casi da sostituire obbligatoriamente
Se il lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo o tramite procedura collettiva ai sensi della legge n. 223/1991, l’agevolazione si mantiene solo se il posto viene rimpiazzato.
Sono invece esclusi dal calcolo i licenziamenti per inabilità al lavoro e per superamento del periodo di comporto, poiché rientrano in fattispecie specifiche, come indicato nella circolare INPS n. 90/2025.
Conclusione
Con il messaggio INPS n. 1935/2025, l’Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2025 anche il bonus under 35 sarà condizionato al rispetto effettivo dell’incremento occupazionale netto. Per i datori di lavoro, ciò comporta una verifica attenta dei dati occupazionali prima e dopo l’assunzione, al fine di evitare la perdita dell’agevolazione o, peggio, la necessità di restituire le somme indebitamente fruite.