L’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli è stata introdotta dall’articolo 6 del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito nella Legge 8 agosto 2025, n. 118.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, mentre ulteriori chiarimenti sono arrivati con la Messaggio INPS n. 3289 del 31 ottobre 2025 e la Messaggio INPS n. 3702 del 4 dicembre 2025.
Un primo sviluppo operativo è stato introdotto con la Messaggio INPS n. 147 del 15 gennaio 2026, che ha previsto la domanda integrativa.
Il passaggio decisivo arriva ora con la Messaggio INPS n. 1187 del 2 aprile 2026, che introduce la funzione “Chiedi riesame”.
La novità consente di intervenire sulle domande già definite. Se la domanda è respinta, il riesame riguarda l’intera istanza; se invece è accolta solo in parte, è possibile contestare esclusivamente i mesi non riconosciuti.
Il termine è stringente: 30 giorni dalla comunicazione dell’esito oppure, se successiva, dalla pubblicazione del messaggio.
Sul piano operativo, la funzione consente di correggere errori, inserire rapporti di lavoro non indicati, modificare i dati e allegare documentazione. È ammessa una sola richiesta per ciascun periodo non riconosciuto.
Il dato più rilevante, però, è sostanziale: l’INPS apre esplicitamente alla possibilità di sanare errori della domanda senza ricorrere subito al contenzioso.
Ne deriva una conseguenza pratica chiara per il consulente del lavoro: il riesame non è un passaggio formale, ma uno strumento decisivo per recuperare mensilità perse, a condizione che l’istanza sia completa, motivata e supportata da documenti corretti.