- BONUS 480 euro (2 figli) Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2
1.1 Requisiti
- Numero di figli: per accedere al bonus, serve essere madre con almeno due figli.
- Con due figli, il bonus è riconosciuto fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.
- Con tre o più figli, il bonus si estende fino ai 18 anni del figlio minore, ma solo se il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato (viene sostituito il regime di esonero pieno previsto per le indeterminate)
- Tipo di rapporto di lavoro:
- Possono accedere lavoratrici dipendenti (determinato o indeterminato) e autonome (escluse quelle in regime forfettario o lavoratrici domestiche)
- Reddito da lavoro: limite di ≤ 40.000 € annui, calcolato solo sul reddito da lavoro dipendente o autonomo (escluse rendite, Assegno Unico ecc.)
1.2 Procedura da seguire e tempistiche
- La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, non più al datore di lavoro come in passato; sarà INPS a gestire l’erogazione del bonus
- Le modalità operative verranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro e MEF, atteso in via ufficiale (entro fine giugno–luglio). L’attuazione è già recentissima: il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 ha stabilito le modalità operative e lo stanziamento delle risorse
- Si prevede che il portale INPS renderà disponibile la procedura tra luglio e agosto 2025; la domanda potrà essere presentata con SPID, CIE o CNS attraverso il sito INPS, oppure tramite Contact Center o patronati
1.3 Documenti da predisporre
- Autocertificazione dello stato lavorativo e familiare, con numero e dati dei figli a carico (codice fiscale incluso)
- Dichiarazione ISEE aggiornata (ISEE minorenni), con valore ≤ 40.000 € e senza considerare l’Assegno Unico ai fini del calcolo
- Certificazioni familiari come stato di famiglia o simili, se richieste da INPS; utile allegare codice fiscale dei figli e modalità di pagamento (IBAN, etc.)
1.4 Tempi di pagamento e riflessi in busta paga
- L’importo è di 40 € netti al mese rappresentanti un totale di 480 € per l’intero anno 2025.
- Sarà erogato una tantum in dicembre 2025, in un’unica soluzione di 480 € (non mensilmente)
- Non incide su reddito imponibile né contributi previdenziali (esente da IRPEF e non rilevante ai fini ISEE)
- In busta paga, per lavoratrici dipendenti, nulla viene trattenuto: l’importo è erogato direttamente da INPS a fine anno e non tramite conguaglio mensile. Nei mesi precedenti non saranno applicati sconti contributivi per questo nuovo bonus (diverso dai trattamenti del 2024)
1.5 Sintesi tabellare
Aspetto | Dettagli |
Chi può accedere | Madri con ≥ 2 figli (≤ 10 anni se 2 figli; ≤ 18 se ≥ 3 figli e rapporto non indeterminato), lavoro dipendente o autonomo escluso forfettario/domestiche |
Limite Reddito | ≤ 40.000 €/anno (solo reddito da lavoro) |
Come richiedere | Domanda via portale INPS con SPID/CIE/CNS – supporto anche da patronati o Contact Center |
Documenti | Autocertificazione famiglia/lavoro, codici fiscali figli, ISEE minorenni ≤ 40.000 €, attestati eventualmente richiesti |
Pagamento | 480 € una tantum a dicembre 2025, direttamente da INPS |
Impatto busta paga | Nessun impatto mensile, nessuna riduzione contributiva: tutto gestito da INPS |
La domanda non è automatica: occorre richiederla esplicitamente. Non è trasmissibile tramite datore di lavoro, almeno secondo le ultime indicazioni operative.
2. BONUS 3.000 euro (3 figli) – Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180
2.1 Le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e tre o più figli non fruiscono del bonus da 480 €, per loro resta in vigore l’esonero contributivo fino a 3.000 €/anno previsto fino al 2026, in questo caso è ancora il datore di lavoro ad erogarlo.
L’esonero contributivo fino a 3.000 €/anno previsto fino al 2026.
- Questo è un incentivo già esistente, prorogato fino al 2026.
- Si applica alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e con almeno tre figli, e consiste in:
- Uno sconto sui contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice.
- Fino a 250 €/mese di sgravio contributivo, massimo 3.000 €/anno.
- Lavoratrice paga meno contributi e vede uno stipendio netto più alto.
- Questa misura non è cumulabile con il bonus da 480 €, che quindi non viene riconosciuto alle lavoratrici che già beneficiano dell’esonero.
in questo caso il beneficio passa attraverso il datore di lavoro.
- Il datore di lavoro applica lo sgravio in busta paga, riducendo l’importo dei contributi a carico della lavoratrice.
- Quindi l’incentivo si riflette mensilmente nello stipendio netto (non è un importo a parte come il bonus da 480 €).
- Il datore poi recupera l’importo dello sgravio nei flussi contributivi mensili (UniEmens) verso l’INPS.
- fac-simile di comunicazione aziendale:
3.1 FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AZIENDALE per entrambi i bonus Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2 e Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180
Gentile Collaboratrice,
Oggetto: Comunicazione su agevolazioni per madri lavoratrici – Anno 2025
desideriamo informarti in merito alle agevolazioni economiche previste per l’anno 2025 a favore delle lavoratrici madri, introdotte e confermate dalla recente normativa nazionale. Tali misure si distinguono in base al numero dei figli a carico e alla tipologia contrattuale.
Ti invitiamo a leggere attentamente le informazioni riportate di seguito per verificare quale misura ti possa riguardare.
🔹 Caso 1 – Lavoratrici con almeno due figli (ma non rientranti nel caso 2) Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2
Per tutte le lavoratrici che:
- sono madri con almeno due figli, e
- non hanno un contratto a tempo indeterminato oppure non hanno tre o più figli,
è previsto il nuovo “Bonus mamme 2025” introdotto dal Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.
Come funziona:
- L’importo del bonus è di 480 € netti annui, pari a 40 € mensili, ma viene erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025;
- L’erogazione non avviene tramite busta paga, ma direttamente da INPS;
- È necessaria la presentazione di una domanda all’INPS da parte della lavoratrice (portale online INPS con SPID/CIE/CNS o tramite patronato);
- Il reddito da lavoro percepito nell’anno non deve superare i 40.000 €.
L’azienda non è coinvolta nell’erogazione del bonus, ma resta a disposizione per eventuale assistenza informativa.
In caso di eventuali cambiamenti familiari o lavorativi rilevanti ai fini dei benefici ti inviamo a darcene tempestiva comunicazione.
🔹 Caso 2 – Lavoratrici con almeno tre figli e contratto a tempo indeterminato Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180
Per le lavoratrici che:
- sono madri di almeno tre figli,
- hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
è confermato l’esonero contributivo fino a un massimo di 3.000 € annui, previsto dalla normativa vigente (art. 1, c. 180 e ss., L. 213/2023, prorogato fino al 2026).
Come funziona:
- Il beneficio si traduce in una riduzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice;
- L’esonero viene applicato direttamente in busta paga con un conseguente aumento dello stipendio netto;
- L’azienda gestisce lo sgravio tramite i consueti flussi contributivi mensili.
Non è necessario presentare domanda all’INPS, ma è richiesta una dichiarazione/autocertificazione allegata (4.1) da parte della lavoratrice per la verifica dei requisiti.