1. BONUS 480 euro (2 figli) Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2

 1.1 Requisiti

  • Numero di figli: per accedere al bonus, serve essere madre con almeno due figli.
    • Con due figli, il bonus è riconosciuto fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.
    • Con tre o più figli, il bonus si estende fino ai 18 anni del figlio minore, ma solo se il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato (viene sostituito il regime di esonero pieno previsto per le indeterminate)
  • Tipo di rapporto di lavoro:
    • Possono accedere lavoratrici dipendenti (determinato o indeterminato) e autonome (escluse quelle in regime forfettario o lavoratrici domestiche)
  • Reddito da lavoro: limite di ≤ 40.000 € annui, calcolato solo sul reddito da lavoro dipendente o autonomo (escluse rendite, Assegno Unico ecc.)

1.2 Procedura da seguire e tempistiche

  • La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, non più al datore di lavoro come in passato; sarà INPS a gestire l’erogazione del bonus
  • Le modalità operative verranno definite da un decreto del Ministero del Lavoro e MEF, atteso in via ufficiale (entro fine giugno–luglio). L’attuazione è già recentissima: il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 ha stabilito le modalità operative e lo stanziamento delle risorse
  • Si prevede che il portale INPS renderà disponibile la procedura tra luglio e agosto 2025; la domanda potrà essere presentata con SPID, CIE o CNS attraverso il sito INPS, oppure tramite Contact Center o patronati

1.3 Documenti da predisporre

  • Autocertificazione dello stato lavorativo e familiare, con numero e dati dei figli a carico (codice fiscale incluso)
  • Dichiarazione ISEE aggiornata (ISEE minorenni), con valore ≤ 40.000 € e senza considerare l’Assegno Unico ai fini del calcolo
  • Certificazioni familiari come stato di famiglia o simili, se richieste da INPS; utile allegare codice fiscale dei figli e modalità di pagamento (IBAN, etc.)

1.4 Tempi di pagamento e riflessi in busta paga

  • L’importo è di 40 € netti al mese rappresentanti un totale di 480 € per l’intero anno 2025.
  • Sarà erogato una tantum in dicembre 2025, in un’unica soluzione di 480 € (non mensilmente)
  • Non incide su reddito imponibile né contributi previdenziali (esente da IRPEF e non rilevante ai fini ISEE)
  • In busta paga, per lavoratrici dipendenti, nulla viene trattenuto: l’importo è erogato direttamente da INPS a fine anno e non tramite conguaglio mensile. Nei mesi precedenti non saranno applicati sconti contributivi per questo nuovo bonus (diverso dai trattamenti del 2024)

1.5 Sintesi tabellare

Aspetto Dettagli
Chi può accedere Madri con ≥ 2 figli (≤ 10 anni se 2 figli; ≤ 18 se ≥ 3 figli e rapporto non indeterminato), lavoro dipendente o autonomo escluso forfettario/domestiche
Limite Reddito ≤ 40.000 €/anno (solo reddito da lavoro)
Come richiedere Domanda via portale INPS con SPID/CIE/CNS – supporto anche da patronati o Contact Center
Documenti Autocertificazione famiglia/lavoro, codici fiscali figli, ISEE minorenni ≤ 40.000 €, attestati eventualmente richiesti
Pagamento 480 € una tantum a dicembre 2025, direttamente da INPS
Impatto busta paga Nessun impatto mensile, nessuna riduzione contributiva: tutto gestito da INPS

La domanda non è automatica: occorre richiederla esplicitamente. Non è trasmissibile tramite datore di lavoro, almeno secondo le ultime indicazioni operative.

 2. BONUS 3.000 euro (3 figli) – Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180

 2.1 Le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e tre o più figli non fruiscono del bonus da 480 €,  per loro resta in vigore l’esonero contributivo fino a 3.000 €/anno previsto fino al 2026, in questo caso è ancora il datore di lavoro ad erogarlo.

L’esonero contributivo fino a 3.000 €/anno previsto fino al 2026.

  • Questo è un incentivo già esistente, prorogato fino al 2026.
  • Si applica alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e con almeno tre figli, e consiste in:
    • Uno sconto sui contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice.
    • Fino a 250 €/mese di sgravio contributivo, massimo 3.000 €/anno.
    • Lavoratrice paga meno contributi e vede uno stipendio netto più alto.
  • Questa misura non è cumulabile con il bonus da 480 €, che quindi non viene riconosciuto alle lavoratrici che già beneficiano dell’esonero.

in questo caso il beneficio passa attraverso il datore di lavoro.

  • Il datore di lavoro applica lo sgravio in busta paga, riducendo l’importo dei contributi a carico della lavoratrice.
  • Quindi l’incentivo si riflette mensilmente nello stipendio netto (non è un importo a parte come il bonus da 480 €).
  • Il datore poi recupera l’importo dello sgravio nei flussi contributivi mensili (UniEmens) verso l’INPS.
  1. fac-simile di comunicazione aziendale:

 3.1 FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AZIENDALE per entrambi i bonus Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2 e Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180

Gentile Collaboratrice,

Oggetto: Comunicazione su agevolazioni per madri lavoratrici – Anno 2025

desideriamo informarti in merito alle agevolazioni economiche previste per l’anno 2025 a favore delle lavoratrici madri, introdotte e confermate dalla recente normativa nazionale. Tali misure si distinguono in base al numero dei figli a carico e alla tipologia contrattuale.
Ti invitiamo a leggere attentamente le informazioni riportate di seguito per verificare quale misura ti possa riguardare.

🔹 Caso 1 – Lavoratrici con almeno due figli (ma non rientranti nel caso 2) Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 – art. 6, comma 2

Per tutte le lavoratrici che:

  • sono madri con almeno due figli, e
  • non hanno un contratto a tempo indeterminato oppure non hanno tre o più figli,

è previsto il nuovo “Bonus mamme 2025” introdotto dal Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.

Come funziona:

  • L’importo del bonus è di 480 € netti annui, pari a 40 € mensili, ma viene erogato in un’unica soluzione a dicembre 2025;
  • L’erogazione non avviene tramite busta paga, ma direttamente da INPS;
  • È necessaria la presentazione di una domanda all’INPS da parte della lavoratrice (portale online INPS con SPID/CIE/CNS o tramite patronato);
  • Il reddito da lavoro percepito nell’anno non deve superare i 40.000 €.

L’azienda non è coinvolta nell’erogazione del bonus, ma resta a disposizione per eventuale assistenza informativa.

In caso di eventuali cambiamenti familiari o lavorativi rilevanti ai fini dei benefici ti inviamo a darcene tempestiva comunicazione.

🔹 Caso 2 – Lavoratrici con almeno tre figli e contratto a tempo indeterminato Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), art. 1, comma 180

Per le lavoratrici che:

  • sono madri di almeno tre figli,
  • hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

è confermato l’esonero contributivo fino a un massimo di 3.000 € annui, previsto dalla normativa vigente (art. 1, c. 180 e ss., L. 213/2023, prorogato fino al 2026).
Come funziona:

  • Il beneficio si traduce in una riduzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice;
  • L’esonero viene applicato direttamente in busta paga con un conseguente aumento dello stipendio netto;
  • L’azienda gestisce lo sgravio tramite i consueti flussi contributivi mensili.

Non è necessario presentare domanda all’INPS, ma è richiesta una dichiarazione/autocertificazione allegata (4.1) da parte della lavoratrice per la verifica dei requisiti.

4.1 Modulo di autocertificazione