A decorrere dal 1° luglio 2025, il riconoscimento dell’esonero contributivo totale previsto per l’assunzione di giovani con meno di 35 anni sarà subordinato alla condizione dell’aumento netto dell’occupazione aziendale. Il beneficio è stato introdotto dal Decreto-Legge n. 60/2024 (Decreto Coesione), e l’INPS ha recepito tale condizione nella circolare n. 91/2025 e nel messaggio n. 1935/2025, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione europea per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto è obbligatorio per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2025 in poi. La misura consiste in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite di 500 euro mensili per ogni lavoratore assunto. Il tetto sale a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni comprese nella ZES Unica, a partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione UE.

Per accedere all’esonero, è obbligatorio presentare preventiva domanda, accompagnata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui si attesta il rispetto dell’incremento netto occupazionale durante tutto il periodo agevolato.

Hanno diritto all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time o in somministrazione (anche se resa con contratto a termine). Sono invece escluse le assunzioni con contratto domestico, di apprendistato o con contratto intermittente, anche se a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti specifici, il datore di lavoro deve rispettare le condizioni generali previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e normativa.

In particolare, il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e non deve risultare già assunto in passato a tempo indeterminato (è ammesso, invece, l’eventuale periodo di apprendistato). Inoltre, il datore non deve aver effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva, né può licenziare nei sei mesi successivi il lavoratore agevolato (o altro dipendente con pari qualifica nella stessa unità): la violazione comporta la revoca dell’agevolazione.

Per la ZES, l’agevolazione non può superare il 50% del costo salariale e non spetta alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai soggetti destinatari di decisioni di recupero ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589.

Il calcolo dell’incremento occupazionale avviene confrontando il numero di lavoratori in forza in ciascun mese di fruizione del beneficio con la media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti. I part-time si calcolano proporzionalmente rispetto all’orario pieno, e lo stesso vale per il lavoro intermittente. In presenza di aziende collegate, il computo deve avvenire sull’intero gruppo, applicando le regole di “impresa unica” previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Non incidono negativamente sul calcolo dell’organico le uscite per dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o riduzione volontaria dell’orario. In questi casi, la riduzione di personale è considerata neutra.