Le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente in base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (TUIR).

Si tratta di un’esclusione strutturale, non di una soglia: le somme sono integralmente escluse da tassazione, senza limiti di importo e senza requisiti di merito fissati dalla legge.

Su questo punto va chiarito un equivoco diffuso. La Risposta Agenzia delle Entrate n. 231 del 28 novembre 2024 non introduce alcun voto minimo. Il requisito dell’8/10 riguardava solo il caso concreto analizzato, non la disciplina generale.

Di conseguenza, anche borse di studio erogate con criteri diversi (ad esempio voto 7/10 o ISEE) restano esenti, purché siano rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti.

Se il datore ha tassato tali somme in busta paga, la tassazione è errata. Le ritenute IRPEF possono essere recuperate tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), oppure mediante rettifica della Certificazione Unica da parte del datore.

Il punto operativo è chiaro: non siamo nel campo dei fringe benefit con soglie, ma in una fattispecie che resta fuori dal reddito per previsione normativa diretta.